Art. 4
Procedura di ammissione alla prova
1. I candidati che avranno ultimato la procedura di registrazione
della domanda prevista dall'art. 2 e pagato il contributo nei termini
previsti dall'art. 3 sono ammessi a sostenere la prova di idoneita'.
Tale informazione sara' disponibile nella pagina personale di ciascun
candidato.
2. Il giorno della prova, all'atto dell'identificazione, ai
candidati verra' richiesto di confermare quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un'apposita
dichiarazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento in
corso di validita'.
3. L'ammissione all'esame avverra' con la piu' ampia riserva di
accertamento da parte dell'Istituto - in qualsiasi momento, anche
successivo allo svolgimento delle prove - del possesso dei requisiti
di partecipazione richiesti dal presente provvedimento e dichiarati
dal candidato.
4. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare -
mediante compilazione della sezione «disabilita'» dell'applicazione -
la necessita' di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento
delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilita'. A
tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti
disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della
sezione «disabilita'». I candidati disabili possono, per ogni
evenienza, prendere contatto con il Servizio vigilanza condotta di
mercato dell'IVASS.
5. Qualora l'IVASS riscontri la non veridicita' di quanto
dichiarato dal candidato, procedera' all'annullamento della prova
dallo stesso sostenuta.
6. Ogni variazione di recapito dovra' essere tempestivamente
comunicata all'IVASS, mediante posta elettronica, all'indirizzo
esame.intermediari@ivass.it
7. L'IVASS non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara
trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del
candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di
indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali
o informatici non imputabili all'Istituto stesso o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.