Art. 8
Svolgimento dell'esame
1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di
idoneita' ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere a) e b), sono
ammessi a sostenere l'esame e sono tenuti a presentarsi nel giorno,
nel luogo e nell'orario stabiliti ai sensi dell'art. 7.
2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell'esame
e' comunicato dalla commissione prima del suo inizio.
3. Per lo svolgimento dell'esame non e' ammessa la consultazione
di testi, vocabolari o dizionari, ne' l'utilizzo di telefoni
cellulari, smartwatch e altri supporti elettronici o cartacei di
qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di
ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per
lo svolgimento dell'esame, comporta l'immediata esclusione del
candidato dalla prova.
4. L'esame e' corretto in forma anonima, esclusivamente con
l'ausilio di tecnologia informatica e si intende superato dai
candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a
sessanta centesimi (60/100). I criteri di attribuzione del punteggio
per ciascuna risposta esatta, omessa, errata o multipla sono
comunicati prima dell'inizio della prova.