Art. 9
Esito dell'esame
1. L'esito dell'esame e' reso disponibile per ciascun candidato
mediante accesso al sito internet dell'IVASS, previo inserimento
delle credenziali personali assegnate durante la fase di
registrazione di cui all'art. 2. Tale modalita' di comunicazione
assume il valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. L'IVASS rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio
sito internet, la data a far tempo dalla quale ciascun candidato
potra', con tali mezzi, acquisire conoscenza dell'esito dell'esame.