Art. 2 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso, alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver compiuto il diciassettesimo anno di  eta'  e  non  aver
compiuto il trentacinquesimo anno di eta'; 
      d) possedere le qualita' di  condotta  previste  dall'art.  35,
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; 
      e) diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente; 
      f)  essere  stati  riconosciuti  da  parte  del  CONI  o  dalle
federazioni sportive  nazionali  atleta  di  interesse  nazionale  e,
inoltre, essere  in  possesso  di  almeno  uno  dei  titoli  sportivi
elencati all'art. 8 del presente bando; 
      g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  al  servizio  di
polizia da accertare in conformita' alle disposizioni  contenute  nel
decreto ministeriale n. 198/2003 e all'art. 6, comma 2,  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 207/2015, in quanto compatibili ai
sensi dell'art. 6 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
393/2003. I requisiti di idoneita' fisica, psichica  ed  attitudinale
si considerano  in  possesso  dei  candidati  esclusivamente  qualora
sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi
accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti  in  un  momento
successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai
fini dell'idoneita'; 
      h) non essere stati dichiarati obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che  abbiano  presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza, ai sensi della normativa vigente. 
    2. I requisiti di partecipazione di cui al comma 1  del  presente
articolo devono permanere, ad eccezione di quello relativo ai  limiti
di eta', a pena  di  esclusione,  sino  al  termine  della  procedura
concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto  legislativo
n. 95 del 2017. 
    3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi
diversi  dall'inidoneita'   psico-fisica,   espulsi   o   prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate o nelle Forze di  polizia,  ovvero  destituiti,  dispensati  o
dichiarati decaduti dall'impiego  in  una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare, nonche' coloro che  sono  stati
sottoposti a misura di  sicurezza  o  che  hanno  riportato  condanne
penali a proprio carico, anche ai sensi dell'art. 444 del  codice  di
procedura penale, ed anche non definitive per delitti non colposi,  o
che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi  per
i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati
senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero  assoluzione  o
proscioglimento  o  archiviazione   anche   con   provvedimenti   non
definitivi. 
    4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i  requisiti
della  condotta  e   quelli   dell'idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale  al  servizio,  nonche'  le  cause  di  risoluzione   di
precedenti rapporti  di  pubblico  impiego  e  la  veridicita'  delle
dichiarazioni   rilasciate   dai   candidati.    Fatta    salva    la
responsabilita' penale, il candidato decade dai  benefici  conseguiti
in virtu' di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una
dichiarazione non veritiera. 
    5. L'Amministrazione provvede, altresi', ad accertare il possesso
dei titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lettera f), al fine
di verificare la sussistenza  dei  requisiti  indispensabili  per  la
partecipazione al concorso. 
    6. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alla procedura concorsuale «con riserva». 
    7. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno  o
piu' dei requisiti prescritti, e' disposta con decreto del Capo della
Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.