Art. 8 
 
                          Titoli valutabili 
 
    1. La commissione esaminatrice  valuta  esclusivamente  i  titoli
sportivi certificati dal CONI o dalle federazioni sportive  nazionali
ed  acquisiti  negli  ultimi  dodici  mesi  precedenti  la  data   di
pubblicazione del presente bando, termine  al  quale  vanno  aggiunti
ottantatre' giorni in relazione alla sospensione dei termini  di  cui
all'art. 37, decreto-legge n. 23/2020 e all'art.  103,  decreto-legge
n. 18/2020. Tali titoli sportivi devono  corrispondere  a  quelli  di
seguito elencati: 
      a) campione  olimpico;  secondo  classificato  alle  Olimpiadi;
terzo classificato alle Olimpiadi; record  olimpico;  finalista  alle
Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30; 
      b)  campione  mondiale;  secondo  classificato  al   campionato
mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale;
finalista  al  campionato  mondiale;  partecipazione  al   campionato
mondiale: fino a punti 25; 
      c) vincitore di coppa  del  mondo;  secondo  classificato  alla
coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del  mondo;  finalista
alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa  del  mondo:  fino  a
punti 20; 
      d)  campione  europeo;  secondo  classificato   al   campionato
europeo; terzo classificato al campionato  europeo;  record  europeo;
finalista  al  campionato  europeo;  partecipazione   al   campionato
europeo: fino a punti 15; 
      e) primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del
Mediterraneo o ai Campionati mondiali militari (CISM): fino  a  punti
12; 
      f)  campione  italiano  assoluto;   secondo   classificato   al
campionato  italiano  assoluto;  terzo  classificato  al   campionato
italiano assoluto;  record  italiano  assoluto;  campionato  italiano
assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono;  dal
decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto:  fino  a
punti 12; 
      g) campione italiano  di  categoria;  secondo  classificato  al
campionato italiano di categoria; terzo  classificato  al  campionato
italiano di  categoria;  record  italiano  di  categoria;  campionato
italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal  settimo
al nono; dal decimo al dodicesimo; dal  tredicesimo  al  quindicesimo
posto: fino a punti 10; 
      h) componente la squadra nazionale  assoluta  -  convocato  per
competizioni  ufficiali  -   oltre   venticinque   convocazioni;   da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 10; 
      i) componente la squadra nazionale di categoria - convocato per
competizioni  ufficiali  -   oltre   venticinque   convocazioni;   da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 8; 
      j) graduatoria federale nazionale  assoluta:  classificato  dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 10; 
      k) graduatoria federale nazionale  di  categoria:  classificato
dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 8; 
      l) partecipazione al campionato nazionale di rugby  serie  «TOP
12»  (gia'  «Eccellenza»)   o   oltre   ventiquattro   presenze;   da
ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo  di  una  presenza:
fino a punti 10; 
      m) partecipazione al campionato nazionale  di  rugby  serie  A:
oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare  fino
ad un minimo di una presenza: fino a punti 6. 
    2. La suddetta commissione esaminatrice  valutera',  altresi',  i
seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali: 
      a) 1. diploma di laurea: punti 2; 
        2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5; 
        3. abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5; 
      b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1; 
      c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1. 
    I punteggi previsti alla lettera a) punto 1 ed  alla  lettera  b)
non sono cumulabili tra loro. 
    3. La valutazione dei  titoli  di  cui  ai  commi  precedenti  e'
limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del  termine  utile
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
    4. I titoli valutati ed i relativi  punteggi  sono  riportati  su
apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i
componenti della commissione, e costituiscono parte integrante  degli
atti del concorso. 
    5. La commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri
necessari per la valutazione dei titoli di cui al presente art.  8  e
per l'attribuzione dei relativi punteggi.