Art. 9 
 
                 Produzione dei titoli di preferenza 
 
    1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno dichiarato nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso di possedere titoli di preferenza compatibili, dovranno  far
pervenire  all'ufficio  attivita'  concorsuali,  entro   il   termine
perentorio di venti giorni dal superamento dei previsti  accertamenti
psico-fisici  ed  attitudinali,  la  documentazione   attestante   il
possesso  di  quei  titoli  compatibili,  oppure   la   dichiarazione
sostitutiva ex decreto del Presidente della Repubblica  n.  445/2000,
come da facsimile (all. 4), a pena del mancato riconoscimento di quei
titoli. 
    2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva  indicata  al
comma   1   deve   essere    trasmessa    via    PEC    all'indirizzo
dipps.333b.23ffoo2020.rm@pecps.interno.it con copia  fronte/retro  di
un valido documento d'identita', in formato PDF.