Art. 6 Graduatoria Sono considerati idonei i candidati che conseguono il punteggio minimo di cui all'art. 4. La Commissione forma la graduatoria di merito seguendo l'ordine decrescente di punteggio. La Banca d'Italia approva la graduatoria finale sulla base della graduatoria di merito; qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane. La Banca d'Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata presa di servizio da parte della persona classificata in posizione utile all'assunzione, si riserva la facolta' di coprire il posto rimasto vacante seguendo l'ordine di graduatoria. La Banca d'Italia si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria finale entro tre anni dalla data di approvazione. Il nominativo del/della vincitore/vincitrice viene pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge. Per tutelare la privacy degli interessati, i nominativi dei candidati idonei, classificati in posizione non utile all'assunzione, verranno pubblicati solo in caso di utilizzo della graduatoria, ai sensi del comma precedente.