Art. 6 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    Sono considerati idonei i candidati che conseguono  il  punteggio
minimo di cui all'art. 4. 
    La Commissione forma la graduatoria di merito  seguendo  l'ordine
decrescente di punteggio. 
    La Banca d'Italia approva la graduatoria finale sulla base  della
graduatoria di merito; qualora piu' candidati risultino in  posizione
di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane. 
    La Banca d'Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di  mancata
presa di servizio da parte della persona  classificata  in  posizione
utile all'assunzione, si riserva la  facolta'  di  coprire  il  posto
rimasto vacante seguendo l'ordine di graduatoria. 
    La Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare  la
graduatoria finale entro tre anni dalla data di approvazione. 
    Il nominativo del/della vincitore/vincitrice viene pubblicato sul
sito  internet  della  Banca   d'Italia   www.bancaditalia.it.   Tale
pubblicazione ha valore di notifica a  ogni  effetto  di  legge.  Per
tutelare la privacy degli interessati,  i  nominativi  dei  candidati
idonei, classificati in posizione non utile all'assunzione,  verranno
pubblicati solo in caso di utilizzo della graduatoria, ai  sensi  del
comma precedente.