Art. 8 
 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
 
    La persona classificata in posizione utile all'assunzione  dovra'
comunicare alla Banca d'Italia - qualora non  abbia  gia'  provveduto
nella domanda on-line - un indirizzo di posta elettronica certificata
al  quale  verranno  indirizzate,  a  ogni  effetto  di   legge,   le
comunicazioni di avvio del procedimento di nomina e  assegnazione  ed
eventuali altre comunicazioni. Il possesso di  un  indirizzo  pec  e'
indispensabile per avviare il procedimento di assunzione. 
    La Banca d'Italia procede all'assunzione della persona  utilmente
classificata che non ha tenuto  comportamenti  incompatibili  con  le
funzioni da svolgere nell'Istituto e sia in  possesso  dei  requisiti
previsti per l'assunzione (cfr. art. 1). Essa viene nominata in prova
come consigliere - 1° livello stipendiale. Al termine del periodo  di
prova della durata di sei mesi, se riconosciuta idonea,  consegue  la
conferma della nomina con la stessa decorrenza della nomina in prova;
nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova e'  prorogato,
per una sola volta, di altri sei mesi. 
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata. 
    Il rapporto d'impiego di coloro che non sono  in  possesso  della
cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni  di
legge in materia di accesso  ai  posti  di  lavoro  presso  gli  enti
pubblici. 
    La persona nominata deve prendere  servizio  presso  la  sede  di
lavoro che le  viene  assegnata  all'atto  dell'assunzione  entro  il
termine comunicato; eventuali proroghe del termine sono concesse solo
per giustificati motivi. Se rinuncia espressamente alla nomina o,  in
mancanza di giustificati motivi, non prende servizio entro il termine
presso la  sede  di  lavoro  assegnata,  decade  dalla  nomina,  come
previsto dal regolamento del personale della Banca d'Italia.