Art. 8 Nomina e assegnazione La persona classificata in posizione utile all'assunzione dovra' comunicare alla Banca d'Italia - qualora non abbia gia' provveduto nella domanda on-line - un indirizzo di posta elettronica certificata al quale verranno indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre comunicazioni. Il possesso di un indirizzo pec e' indispensabile per avviare il procedimento di assunzione. La Banca d'Italia procede all'assunzione della persona utilmente classificata che non ha tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell'Istituto e sia in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione (cfr. art. 1). Essa viene nominata in prova come consigliere - 1° livello stipendiale. Al termine del periodo di prova della durata di sei mesi, se riconosciuta idonea, consegue la conferma della nomina con la stessa decorrenza della nomina in prova; nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova e' prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi. L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo condizionata. Il rapporto d'impiego di coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni di legge in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici. La persona nominata deve prendere servizio presso la sede di lavoro che le viene assegnata all'atto dell'assunzione entro il termine comunicato; eventuali proroghe del termine sono concesse solo per giustificati motivi. Se rinuncia espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prende servizio entro il termine presso la sede di lavoro assegnata, decade dalla nomina, come previsto dal regolamento del personale della Banca d'Italia.