Art. 12 Prove di efficienza fisica 1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) sottopone i candidati idonei alla prova scritta di preselezione alle prove di efficienza fisica consistenti: a) per il contingente ordinario, in: (1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e piegamenti sulle braccia; (2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e prova di nuoto 25 m stile libero; b) per il contingente di mare, in: (1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e prova di nuoto 25 m stile libero; (2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e piegamenti sulle braccia. 2. Sono ammessi a sostenere le prove facoltative di efficienza fisica unicamente i candidati che le abbiano specificamente richieste all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi previsti per singolo contingente/specializzazione, anche in una sola delle discipline obbligatorie, di cui alla tabella in allegato 3, determina la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso. 4. Al candidato risultato idoneo e' attribuita, ai fini della redazione della graduatoria finale di merito relativa alla categoria di posti per la quale concorre, una maggiorazione di punteggio pari alla somma dei punti conseguiti nelle prove obbligatorie e in quella facoltativa eventualmente sostenuta. 5. Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica devono essere in possesso di un certificato in corso di validita' di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni e integrazioni, rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport appartenenti alla Federazione medico sportivo italiana o da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in cui esercitano medici in qualita' di specializzati in medicina dello sport. 6. Le aspiranti devono altresi' produrre un test di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. Le concorrenti che, alla data di svolgimento della prova di efficienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d'ufficio, con provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento, anche in deroga per una sola volta ai limiti di eta', a svolgere le prove di cui al comma 1 e i successivi accertamenti di idoneita' psico-fisica e attitudinale nonche', per le aspiranti che concorrono per i posti per la specializzazione «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)», di idoneita' al servizio nel predetto comparto, nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria dell'originario concorso. 7. Il certificato di cui al comma 5 e il referto relativo al test di gravidanza di cui al comma 6 dovranno essere alternativamente: a) consegnati o fatti pervenire in originale o in copia conforme al Centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia entro il giorno antecedente la data di convocazione alle prove di efficienza fisica; b) inviati, entro la medesima data, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF2020@pec.gdf.it In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». Se il certificato e il referto inviati non sono redatti in originale come documento informatico ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, ovvero attestato, a norma dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del medico specializzato o del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciato in caso di copia informatica di documento analogico, al concorrente e' fatto obbligo di presentare gli stessi in originale o in copia conforme il giorno di effettivo svolgimento delle prove. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) provvede a differire ad altra data i candidati per i quali non dispone, nel giorno di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica e prima dell'inizio delle stesse, dell'originale o di copia conforme dei predetti certificati. In caso di riconvocazione, qualora l'aspirante non produca detta documentazione, lo stesso sara' escluso dalla procedura reclutativa a cura del preposto organo collegiale. 8. Il presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), con giudizio motivato e insindacabile, puo' riconvocare in data non successiva a quella all'uopo indicata all'atto della convocazione, il candidato che: a) impossibilitato a sostenere le prove, consegni o faccia pervenire prima dell'inizio delle stesse idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione. Detta documentazione puo' essere, in alternativa, inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF2020@pec.gdf.it A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»; b) si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente a uno dei membri del preposto organo collegiale, ferma restando la validita' degli esiti degli eventuali esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione dell'infortunio subito; 9. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 10. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.