Art. 12 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera  b)
sottopone i candidati idonei alla prova scritta di preselezione  alle
prove di efficienza fisica consistenti: 
      a) per il contingente ordinario, in: 
        (1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
piegamenti sulle braccia; 
        (2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e  prova
di nuoto 25 m stile libero; 
      b) per il contingente di mare, in: 
        (1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
prova di nuoto 25 m stile libero; 
        (2) prova facoltativa a  scelta  tra  corsa  piana  100  m  e
piegamenti sulle braccia. 
    2. Sono ammessi a sostenere le prove  facoltative  di  efficienza
fisica unicamente i candidati che le abbiano specificamente richieste
all'atto della  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    3. Il mancato raggiungimento dei parametri  minimi  previsti  per
singolo  contingente/specializzazione,  anche  in  una   sola   delle
discipline obbligatorie, di cui alla tabella in allegato 3, determina
la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso. 
    4. Al candidato risultato idoneo e'  attribuita,  ai  fini  della
redazione della graduatoria finale di merito relativa alla  categoria
di posti per la quale concorre, una maggiorazione di  punteggio  pari
alla somma dei punti conseguiti nelle prove obbligatorie e in  quella
facoltativa eventualmente sostenuta. 
    5. Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove  di  efficienza
fisica devono essere in  possesso  di  un  certificato  in  corso  di
validita'  di  idoneita'  all'attivita'   sportiva   agonistica   per
l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella  B  allegata
al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni e
integrazioni, rilasciato da medici specializzati  in  medicina  dello
sport appartenenti alla Federazione medico  sportivo  italiana  o  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
sanitario  nazionale  in  cui  esercitano  medici  in   qualita'   di
specializzati in medicina dello sport. 
    6. Le aspiranti devono altresi' produrre un  test  di  gravidanza
effettuato in data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. 
    Le concorrenti che, alla  data  di  svolgimento  della  prova  di
efficienza fisica, risultino in  stato  di  gravidanza  sono  ammesse
d'ufficio,  con  provvedimento   del   Comandante   del   Centro   di
reclutamento, anche in deroga per una sola volta ai limiti di eta', a
svolgere le prove di cui al comma 1 e i  successivi  accertamenti  di
idoneita' psico-fisica e attitudinale nonche', per le  aspiranti  che
concorrono per i posti per la  specializzazione  «Anti  Terrorismo  e
Pronto Impiego (A.T.P.I.)», di idoneita'  al  servizio  nel  predetto
comparto,  nell'ambito  del  primo  concorso  utile  successivo  alla
cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. 
    Il provvedimento di rinvio puo' essere  revocato  su  istanza  di
parte quando tale stato  di  temporaneo  impedimento  cessa  in  data
compatibile  con  i  tempi  necessari  per   la   definizione   della
graduatoria dell'originario concorso. 
    7. Il certificato di cui al comma 5 e il referto relativo al test
di gravidanza di cui al comma 6 dovranno essere alternativamente: 
      a) consegnati  o  fatti  pervenire  in  originale  o  in  copia
conforme al Centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle,  n.  18,
00122 - Roma/Lido di Ostia entro il giorno  antecedente  la  data  di
convocazione alle prove di efficienza fisica; 
      b) inviati, entro la  medesima  data,  all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata concorsoAF2020@pec.gdf.it  In  tal  caso,  fa
fede la data riportata  sulla  «ricevuta  di  avvenuta  accettazione»
purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». 
    Se il certificato e  il  referto  inviati  non  sono  redatti  in
originale come  documento  informatico  ai  sensi  dell'art.  20  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, ovvero attestato, a norma  dell'art.  22  del  medesimo
decreto,  con  firma  digitale  del  medico   specializzato   o   del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciato in caso di
copia informatica di documento analogico,  al  concorrente  e'  fatto
obbligo di presentare gli stessi in originale o in copia conforme  il
giorno di effettivo svolgimento delle prove. 
    La sottocommissione di  cui  all'art.  7,  comma  1,  lettera  b)
provvede a differire ad altra  data  i  candidati  per  i  quali  non
dispone,  nel  giorno  di  effettivo  sostenimento  delle  prove   di
efficienza fisica e prima dell'inizio delle stesse, dell'originale  o
di  copia   conforme   dei   predetti   certificati.   In   caso   di
riconvocazione, qualora l'aspirante non produca detta documentazione,
lo stesso sara'  escluso  dalla  procedura  reclutativa  a  cura  del
preposto organo collegiale. 
    8. Il presidente della sottocommissione di cui all'art. 7,  comma
1,  lettera  b),  con  giudizio  motivato   e   insindacabile,   puo'
riconvocare  in  data  non  successiva  a  quella  all'uopo  indicata
all'atto della convocazione, il candidato che: 
      a) impossibilitato a sostenere  le  prove,  consegni  o  faccia
pervenire prima dell'inizio delle stesse idonea certificazione medica
attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di
temporanea  indisposizione.  Detta  documentazione  puo'  essere,  in
alternativa, inviata all'indirizzo di posta  elettronica  certificata
concorsoAF2020@pec.gdf.it A tale fine,  fa  fede  la  data  riportata
sulla «ricevuta di avvenuta  accettazione»  purche'  in  presenza  di
«ricevuta di avvenuta consegna»; 
      b) si infortuni prima o durante  l'espletamento  di  una  delle
prove e lo faccia presente a  uno  dei  membri  del  preposto  organo
collegiale, ferma restando la validita' degli esiti  degli  eventuali
esercizi  ginnici  svolti  fino  al   momento   della   comunicazione
dell'infortunio subito; 
    9. I candidati risultati idonei alle prove di  efficienza  fisica
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita'  psico-fisica,
mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    10. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.