Art. 13
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c),
provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al servizio
incondizionato nel Corpo della guardia di finanza nei confronti dei
candidati idonei alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 12
in ragione delle condizioni in cui si trovano al momento della visita
medica di primo accertamento effettuata presso il Centro di
reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18,
00122 - Roma/Lido di Ostia.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, gli
aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario
compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo,
stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni e integrazioni, e dalle direttive tecniche
adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it In tema di:
a) difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni e
integrazioni, che ne prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel
Corpo;
b) visus, i candidati che concorrono per il:
(1) contingente ordinario e per quello di mare -
specializzazione «Motorista navale» devono essere in possesso di
un'acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile anche con
correzione diottrica secondo i parametri specificati al punto 17,
lettera p) delle citate direttive tecniche;
(2) contingente ordinario - specializzazione «Anti Terrorismo
e Pronto Impiego (A.T.P.I.)» e per quello di mare - specializzazione
«Operatore di Sistema», devono essere in possesso di un'acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, senza correzione; campo visivo e motilita'
oculare normali; senso cromatico normale alle tavole
pseudo-isocromatiche;
c) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie
dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione dal concorso
se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della
dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di
finanza di cui all'art. 721 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, saranno esclusi i
concorrenti che presentano tali tatuaggi/alternazioni permanenti:
(1) sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale cd. «prominente»),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza
all'altezza dell'inserzione del deltoide sull'omero), sugli
avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di sopra
dei malleoli);
(2) nelle aree del corpo consentite se per dimensioni,
contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o di discredito delle istituzioni o indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici).
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio
anche prevedendo ulteriori giornate di attivita' rispetto a quelle
comunicate con avviso di cui all'art. 11, comma 13.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere
indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito di altri concorsi per
l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera c) e' immediatamente comunicato all'interessato il quale,
qualora non idoneo, puo' contestualmente presentare al Centro di
reclutamento la richiesta di ammissione alla visita medica di
revisione, a eccezione dei casi di:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle:
(1) matassine colorate per i candidati del contingente
ordinario e del contingente di mare - specializzazione «Motorista
navale»;
(2) tavole pseudoisocromatiche, per i candidati che
concorrono per i posti del contingente ordinario - specializzazione
«Anti Terrorismo e Pronto Impiego» per il contingente di mare -
specializzazione «Operatore di Sistema»;
c) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche
mediante test tossicologici di I e di II livello.
7. La sottocommissione per la visita medica di primo
accertamento:
a) nei casi di cui al comma 6, lettere a) e b), dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e'
sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle
more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se
confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori
accertamenti sanitari.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione:
a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause
che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 4) rilasciata
- inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello
della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo
accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potra'
eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale
accreditamento.
L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento - Ufficio procedure reclutative -
Sezione Allievi Finanzieri - via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122
Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine comunicato dal
predetto Reparto.
Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione puo' essere
inviata, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche':
(1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma
dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di
copia informatica di documento analogico;
(2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in possesso di «ricevuta
di avvenuta consegna».
In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna
responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella
consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra
indicati.
b) non e' accolta:
(1) qualora sia avanzata oltre il termine di cui al comma 6;
(2) in caso di presentazione di documentazione sanitaria:
(a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello
della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo
accertamento;
(b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di reclutamento;
(c) oltre il termine stabilito dal citato Reparto, anche se
spedita o inviata prima dello stesso.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
9. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma 3,
lettera e), sono parimenti ammessi, con riserva, a tale ulteriore
fase selettiva gli aspiranti che hanno presentato la richiesta di cui
al comma 6.
10. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la
visita medica di primo accertamento.
11. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui
all'ultimo periodo del comma 9, la sottocommissione per la visita
medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 6 e
valutata la certificazione prodotta a mente di quanto previsto al
comma 8, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento
della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite
specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti
necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio.
12. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
13. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.