Art. 17 
 
 
                Mancata presentazione e differimento 
                del candidato alle prove concorsuali 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenti nel giorno e  nell'ora  stabiliti  per  sostenere  la  prova
scritta   di   preselezione,   le   prove   di   efficienza   fisica,
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, attitudinale e di  quella
al servizio Anti Terrorismo e Pronto  Impiego  (A.T.P.I.),  previste,
rispettivamente, dagli articoli 11, 12, 13, 15 e 16,  e'  considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con  i
tempi tecnici di  espletamento  delle  succitate  fasi  selettive,  i
presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma  1,  hanno
facolta'  -   su   istanza   dell'interessato,   esclusivamente   per
documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare  la
convocazione  dei  candidati,  nel   rispetto   del   calendario   di
svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo
di posta elettronica certificata concorsoAF2020@pec.gdf.it 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  suddette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  1,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso
dal concorso. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
    4. In caso di proroga dello stato di emergenza  epidemiologica  e
fermo  restando   quanto   previsto   al   comma   1,   i   candidati
impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento
del «COVID-19», a una o piu' prove concorsuali di cui  al  richiamato
comma 1 sono rinviati su  istanza  dell'interessato  a  sostenere  le
prove  non  effettuate  nell'ambito  del   primo   analogo   concorso
successivo alla cessazione di tali misure. 
    L'istanza, debitamente sottoscritta e  documentata,  deve  essere
inviata    all'indirizzo    di    posta    elettronica    certificata
concorsoAF2020@pec.gdf.it e corredata da scansione  fronte-retro  del
documento di riconoscimento. 
    Le  eventuali  risultanze  di  prove  valutative  gia'  sostenute
nell'ambito  del  presente  concorso  saranno  valutate  secondo   le
disposizioni e i criteri del bando  relativo  al  concorso  cui  sono
rinviati e i candidati,  se  utilmente  collocati  nelle  graduatorie
finali di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza
del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la  medesima
decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del  concorso
cui sono stati rinviati.