Art. 18 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  a),
procede, nei confronti  dei  candidati  risultati  idonei  alle  fasi
selettive previste per  il  comparto/specializzazione  per  la  quale
concorrono, alla valutazione  dei  titoli  secondo  quanto  riportato
negli allegati da 7 a 11. 
    2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se  posseduti  alla
data di scadenza del termine per la presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione  che
ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalita'  di
cui all'art. 6, comma 3.