Art. 18
Valutazione dei titoli
1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
procede, nei confronti dei candidati risultati idonei alle fasi
selettive previste per il comparto/specializzazione per la quale
concorrono, alla valutazione dei titoli secondo quanto riportato
negli allegati da 7 a 11.
2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che
ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalita' di
cui all'art. 6, comma 3.