Art. 18 Valutazione dei titoli 1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), procede, nei confronti dei candidati risultati idonei alle fasi selettive previste per il comparto/specializzazione per la quale concorrono, alla valutazione dei titoli secondo quanto riportato negli allegati da 7 a 11. 2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 3.