Art. 19 
 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  a),
predispone  distinte  graduatorie  finali  di  merito  per   ciascuna
categoria e specializzazione dei  contingenti  ordinario  e  di  mare
nonche' per i posti riservati ai  possessori  dell'attestato  di  cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752. 
    2. Sono iscritti nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali selettive previste per il  comparto/specializzazione  per
la quale concorrono. 
    3. Le graduatorie finali  di  merito  degli  idonei  al  concorso
saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito
dai concorrenti calcolato sommando i seguenti valori numerici: 
      a)  punto  di  merito   ottenuto   nella   prova   scritta   di
preselezione; 
      b) eventuale punteggio incrementale  ottenuto  nelle  prove  di
efficienza fisica; 
      c) se previsto, eventuale punteggio incrementale ottenuto  alla
fase di accertamento dell'idoneita' al servizio  «Anti  Terrorismo  e
Pronto Impiego (A.T.P.I.)»; 
      d) eventuali maggiorazioni di punteggio per il possesso di  uno
o piu' titoli. 
    4. A parita' di merito, si osservano - per quanto  compatibili  -
le norme di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme  di
cui al successivo comma 5 del predetto decreto. 
    I titoli preferenziali sono ritenuti  validi  se  posseduti  alla
data di scadenza del termine  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di  ammissione  al  concorso  e  se  i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne  attesta  il  possesso,  siano  stati  prodotti
secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 3. 
    5. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza vengono approvate le graduatorie  finali  di  merito  e  sono
dichiarati vincitori  i  candidati  che,  nell'ordine  delle  stesse,
risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 
    6. Le candidate  risultate  positive  al  test  di  gravidanza  e
ammesse, d'ufficio, a sostenere, anche in deroga, per una sola volta,
ai limiti di eta', una o  piu'  prove  e  accertamenti  di  cui  agli
articoli 12, 13, 15  e  16,  nell'ambito  del  primo  concorso  utile
successivo alla cessazione di tale stato di  temporaneo  impedimento,
qualora idonee, saranno: 
      a) inserite secondo l'ordine di punteggio di merito  conseguito
nelle  graduatorie  uniche  di  merito   della   presente   procedura
reclutativa e  avviate  alla  frequenza  del  primo  corso  utile  in
aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate; 
      b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta,  ai
soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa
posizione di graduatoria sara' determinata  secondo  quanto  previsto
all'art. 14-bis del decreto legislativo 12 maggio  1995,  n.  199,  e
successive modificazioni e integrazioni. Gli effetti economici  della
nomina saranno riconosciuti, in ogni caso, con la  stessa  decorrenza
prevista  per  i  militari  appartenenti  al  corso   di   formazione
effettivamente frequentato. 
    7. Qualora per mancanza di candidati idonei  non  possano  essere
ricoperti, in tutto o in  parte,  i  posti  riservati  ai  possessori
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,  le  unita'  resesi  disponibili
saranno conferite in aumento  alla  relativa  categoria  di  posti  a
concorso di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  a),  punti  (2)(a)  e
(2)(b). 
    8. Qualora, per mancanza di candidati idonei non  possano  essere
ricoperti  i  posti  del   contingente   ordinario   riservati   alla
specializzazione A.T.P.I., gli stessi sono conferiti  in  aumento  al
medesimo contingente e ripartiti nella misura  percentuale  stabilita
dall'art. 703 del Codice dell'ordinamento militare; 
    9. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano  essere
ricoperti uno o piu' posti riservati ai volontari delle Forze armate,
le unita' resesi disponibili nell'ambito: 
      a) del contingente ordinario sono: 
        (1) equamente ripartite e/o conferite  in  aumento  ai  posti
messi  a  concorso  per  la  medesima   categoria   nell'ambito   del
contingente di mare secondo il seguente ordine di priorita': 
          (a) specializzazione «Motorista navale»; 
          (b) specializzazione «Operatore di Sistema»; 
        (2) laddove cosi' non  ricoperte,  conferite  in  aumento  ai
posti destinati per il medesimo contingente  ordinario  ai  cittadini
italiani che concorrono  per  i  posti  destinati  al  personale  non
specializzato  e,  qualora  ulteriormente  non  ricoperte,  equamente
ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso  per  la
medesima categoria  del  contingente  di  mare  secondo  l'ordine  di
priorita' di cui al precedente punto (1); 
      b) del contingente di mare sono: 
        (1) conferite in aumento ai posti a concorso  riservati  alla
medesima categoria della restante specializzazione; 
        (2) laddove cosi' non  ricoperte,  conferite  in  aumento  ai
posti destinati alla medesima categoria nell'ambito  del  contingente
ordinario e, qualora ulteriormente non ricoperte, nell'ordine: 
          (a) equamente ripartite e/o conferite in aumento  ai  posti
destinati, nell'ambito del contingente di mare, ai cittadini italiani
secondo priorita' di cui al precedente lettera a), punto (1); 
          (b)  ai  posti  destinati,  nell'ambito   del   contingente
ordinario, ai cittadini italiani che concorrono per i posti destinati
al personale non specializzato. 
    10. Qualora per mancanza di candidati idonei non  possano  essere
ricoperti uno o piu' posti destinati ai cittadini italiani, le unita'
resesi disponibili nell'ambito: 
      a) del contingente ordinario per il personale non specializzato
sono: 
        (1) equamente ripartite e/o conferite  in  aumento  ai  posti
messi  a  concorso  per  la  medesima   categoria   nell'ambito   del
contingente di mare secondo il seguente ordine di priorita': 
          (a) specializzazione «Motorista navale»; 
          (b) specializzazione «Operatore di Sistema»; 
        (2) laddove cosi' non  ricoperte,  conferite  in  aumento  ai
posti riservati, nell'ambito del contingente ordinario, ai  volontari
delle Forze armate e, qualora ulteriormente non ricoperte,  equamente
ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per tale
ultima  categoria  nell'ambito  del  contingente  di  mare,   secondo
l'ordine di priorita' di cui al precedente punto (1); 
      b) del contingente di mare sono: 
        (1) conferite in aumento ai posti a concorso  riservati  alla
medesima categoria della restante specializzazione; 
        (2) laddove cosi' non  ricoperte,  conferite  in  aumento  ai
posti destinati ai cittadini italiani che concorrono per i posti  non
specializzati del contingente ordinario e, qualora ulteriormente  non
ricoperte, nell'ordine: 
          (a) equamente ripartite e/o conferite in aumento  ai  posti
destinati, nell'ambito del contingente di mare,  ai  volontari  delle
Forze armate secondo la priorita' di cui alla precedente lettera  a),
punto (1); 
          (b)  ai  posti  destinati,  nell'ambito   del   contingente
ordinario, ai volontari delle Forze armate. 
    11. Le graduatorie sono  rese  note  con  avviso  pubblicato  sul
portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it  sulla  rete
intranet del Corpo e  presso  l'Ufficio  centrale  relazioni  con  il
pubblico della Guardia di finanza, viale XXI  Aprile  n.  51  -  Roma
(numero verde 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11.