Art. 19 Graduatorie finali di merito 1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), predispone distinte graduatorie finali di merito per ciascuna categoria e specializzazione dei contingenti ordinario e di mare nonche' per i posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali selettive previste per il comparto/specializzazione per la quale concorrono. 3. Le graduatorie finali di merito degli idonei al concorso saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito dai concorrenti calcolato sommando i seguenti valori numerici: a) punto di merito ottenuto nella prova scritta di preselezione; b) eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica; c) se previsto, eventuale punteggio incrementale ottenuto alla fase di accertamento dell'idoneita' al servizio «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)»; d) eventuali maggiorazioni di punteggio per il possesso di uno o piu' titoli. 4. A parita' di merito, si osservano - per quanto compatibili - le norme di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui al successivo comma 5 del predetto decreto. I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 3. 5. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 6. Le candidate risultate positive al test di gravidanza e ammesse, d'ufficio, a sostenere, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', una o piu' prove e accertamenti di cui agli articoli 12, 13, 15 e 16, nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, qualora idonee, saranno: a) inserite secondo l'ordine di punteggio di merito conseguito nelle graduatorie uniche di merito della presente procedura reclutativa e avviate alla frequenza del primo corso utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate; b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria sara' determinata secondo quanto previsto all'art. 14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni. Gli effetti economici della nomina saranno riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato. 7. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti, in tutto o in parte, i posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, le unita' resesi disponibili saranno conferite in aumento alla relativa categoria di posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), punti (2)(a) e (2)(b). 8. Qualora, per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti i posti del contingente ordinario riservati alla specializzazione A.T.P.I., gli stessi sono conferiti in aumento al medesimo contingente e ripartiti nella misura percentuale stabilita dall'art. 703 del Codice dell'ordinamento militare; 9. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere ricoperti uno o piu' posti riservati ai volontari delle Forze armate, le unita' resesi disponibili nell'ambito: a) del contingente ordinario sono: (1) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per la medesima categoria nell'ambito del contingente di mare secondo il seguente ordine di priorita': (a) specializzazione «Motorista navale»; (b) specializzazione «Operatore di Sistema»; (2) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento ai posti destinati per il medesimo contingente ordinario ai cittadini italiani che concorrono per i posti destinati al personale non specializzato e, qualora ulteriormente non ricoperte, equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per la medesima categoria del contingente di mare secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente punto (1); b) del contingente di mare sono: (1) conferite in aumento ai posti a concorso riservati alla medesima categoria della restante specializzazione; (2) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento ai posti destinati alla medesima categoria nell'ambito del contingente ordinario e, qualora ulteriormente non ricoperte, nell'ordine: (a) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti destinati, nell'ambito del contingente di mare, ai cittadini italiani secondo priorita' di cui al precedente lettera a), punto (1); (b) ai posti destinati, nell'ambito del contingente ordinario, ai cittadini italiani che concorrono per i posti destinati al personale non specializzato. 10. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti uno o piu' posti destinati ai cittadini italiani, le unita' resesi disponibili nell'ambito: a) del contingente ordinario per il personale non specializzato sono: (1) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per la medesima categoria nell'ambito del contingente di mare secondo il seguente ordine di priorita': (a) specializzazione «Motorista navale»; (b) specializzazione «Operatore di Sistema»; (2) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento ai posti riservati, nell'ambito del contingente ordinario, ai volontari delle Forze armate e, qualora ulteriormente non ricoperte, equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per tale ultima categoria nell'ambito del contingente di mare, secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente punto (1); b) del contingente di mare sono: (1) conferite in aumento ai posti a concorso riservati alla medesima categoria della restante specializzazione; (2) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento ai posti destinati ai cittadini italiani che concorrono per i posti non specializzati del contingente ordinario e, qualora ulteriormente non ricoperte, nell'ordine: (a) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti destinati, nell'ambito del contingente di mare, ai volontari delle Forze armate secondo la priorita' di cui alla precedente lettera a), punto (1); (b) ai posti destinati, nell'ambito del contingente ordinario, ai volontari delle Forze armate. 11. Le graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero verde 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.