Art. 2
Requisiti e condizioni
per l'ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il
diciottesimo anno e non abbiano superato il giorno di compimento del
ventiseiesimo anno di eta'. Il limite anagrafico massimo cosi'
fissato e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare
prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla
data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare
volontario, di leva o di leva prolungato;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, del diploma
di istruzione secondaria:
(1) di primo grado, per i posti riservati ai volontari delle
Forze armate;
(2) di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per
il conseguimento della laurea, se concorrenti per i posti di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), numero (2) e lettera b), numero (2);
d) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
e) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano imputati,
non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto l'applicazione della
pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per
delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di
prevenzione;
f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di
finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire.
Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo
agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza
costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o
risalenti;
h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a
eccezione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per
inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di
mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;
i) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di
formazione delle Forze armate o di polizia.
2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1,
possono partecipare alle riserve di posti di cui all'art. 1:
a) comma 1, lettera a), numero (1) e lettera b), numero (1), i
volontari in ferma prefissata delle Forze armate:
(1) di un anno (c.d. «VFP1») che, alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione, siano in
servizio da almeno sei mesi continuativi ovvero collocati in congedo
al termine della ferma annuale, nonche' quelli in rafferma annuale
(c.d. «VFP1T») in servizio;
(2) quadriennale (c.d. «VFP4») in servizio o in congedo alla
medesima data di cui al precedente punto (1), esclusi coloro che si
trovino in rafferma biennale. L'eventuale sopravvenuta rafferma
biennale con decorrenza giuridica antecedente alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso non comporta la perdita del presente requisito;
b) comma 2, coloro che siano in possesso dell'attestato di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado (livello «B2») o superiore.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2, se non diversamente
indicato, devono essere posseduti - pena l'esclusione dal concorso -
alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa
domanda di partecipazione e alla data di effettivo incorporamento.
4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici concorsi.