Art. 20 
 
 
                  Ammissione al corso di formazione 
 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione  ad  assumere
di cui all'art. 1, comma 6, i concorrenti dichiarati  vincitori  sono
ammessi a un corso di formazione in qualita' di  allievi  finanzieri,
previo superamento della visita medica di incorporamento, alla  quale
sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da  parte
del dirigente  il  Servizio  sanitario  del  Reparto  di  istruzione,
avvalendosi,  se  necessario,  del  supporto  tecnico  nonche'  delle
strutture del Centro di reclutamento della  Guardia  di  finanza,  al
fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica. 
    2. Per oggettive esigenze  organizzative  e  logistiche  che  non
consentano di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso
gli Istituti di istruzione, l'amministrazione si riserva la  facolta'
di articolare il corso di formazione in piu'  cicli  aventi  identico
ordinamento didattico. A tutti i  frequentatori  sara'  riconosciuta,
previo  superamento  degli  esami  finali  del   ciclo   addestrativo
frequentato, la medesima decorrenza giuridica di  arruolamento  degli
incorporati del primo  ciclo  da  cui  decorre  la  ferma  volontaria
prevista al comma 5 dell'art. 8 del  decreto  legislativo  12  maggio
1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni. 
    3.  Possono  essere  dichiarati  vincitori  del  concorso   altri
concorrenti idonei nell'ordine delle  graduatorie,  per  ricoprire  i
posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio  del
corso di formazione, tra  i  concorrenti  precedentemente  dichiarati
vincitori. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso  a
seguito di rinunce o decadenze, le relative  graduatorie  cessano  di
avere validita'. 
    4. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al  corso
di formazione, gia' in servizio nelle  Forze  armate  o  di  polizia,
devono  essere  collocati   in   congedo/dimessi   dalle   rispettive
amministrazioni consegnando  all'Istituto  di  istruzione  presso  il
quale  sono  stati  convocati   per   la   frequenza   dell'attivita'
addestrativa, copia: 
      a) della domanda di proscioglimento dalla ferma,  se  volontari
in ferma prefissata; 
      b) della dichiarazione  di  accettazione  della  frequenza  del
corso, di cancellazione dal ruolo e di  perdita  del  grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite  del  Comando/Ente  di
provenienza, se  sottufficiali/graduati  o  personale  di  qualifiche
corrispondenti. 
    Le suddette domande/dichiarazioni  dovranno  recare  gli  estremi
della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza. 
    Il personale sottoposto - secondo i rispettivi  ordinamenti  -  a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo  incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento  da
detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza. 
    5. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario
del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non idoneita' psico-fisica dei  candidati  devono  essere  notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    6. Agli allievi finanzieri ammessi  a  frequentare  il  corso  di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.