Art. 21 
 
 
                   Mancata presentazione al corso 
                    e differimento del candidato 
 
 
    1. Il vincitore  del  concorso,  regolarmente  convocato  per  la
frequenza del corso, e' considerato  rinunciatario  al  corso  stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione. 
    2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il
terzo  giorno  solare  successivo  alla  data  di  convocazione,   al
Comandante della Legione Allievi della Guardia  di  finanza,  tramite
posta  elettronica  certificata  all'indirizzo  ba0220000p@pec.gdf.it
sono valutati a giudizio discrezionale  e  insindacabile  del  citato
Comandante che puo' differire la presentazione del candidato in altra
data. 
    I giorni di assenza maturati, a eccezione  di  quelli  effettuati
per motivi connessi al  fenomeno  epidemiologico  da  COVID-19,  sono
computati ai fini della proposta di  rinvio  d'autorita'  dal  corso,
secondo le disposizioni vigenti. 
    Le decisioni sono comunicate al candidato dalla  Legione  Allievi
della Guardia di finanza. 
    3. Nel caso in cui il ritardo  si  protragga  per  oltre  novanta
giorni  dall'inizio  del  corso,  l'interessato  e'   rinviato   alla
frequenza del corso successivo a quello  di  cessazione  della  causa
impeditiva.