Art. 22 Spese per la partecipazione al concorso 1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso, sono a carico degli aspiranti. 2. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del Reparto di istruzione per la frequenza del corso di formazione, secondo le disposizioni vigenti.