Art. 23
Trattamento economico degli allievi finanzieri, nomina a finanziere,
vincoli d'impiego e assegnazione alle sedi di servizio
1. Durante il corso, gli allievi finanzieri percepiscono il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Gli ammessi al predetto corso, dopo sei mesi dalla data di
arruolamento, se giudicati idonei da apposita commissione
esaminatrice, sono promossi finanzieri con determinazione del
Comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' da esso
delegata.
3. I vincitori del concorso per i posti del:
a) contingente ordinario - specializzazione «Anti Terrorismo e
Pronto Impiego (A.T.P.I.)» conseguono il titolo in argomento
nell'ambito del corso di cui all'art. 20 e al superamento dei
relativi moduli addestrativi. In deroga alle vigenti norme (interne)
generali e particolari sull'addestramento nella Guardia di finanza, i
neo finanzieri permangono nella citata specializzazione per un
periodo minimo di effettivo impiego di dieci anni decorrente dalla
data di superamento dell'esame per il conseguimento del titolo;
b) contingente di mare, conseguono la specializzazione indicata
nella domanda di partecipazione al superamento dell'ulteriore
attivita' addestrativa cui sono avviati al termine del corso di cui
all'art. 20.
4. Ultimata la formazione di base e conseguita l'eventuale
specializzazione, i neo finanzieri:
a) dei contingenti ordinario e di mare saranno destinati in
base alle esigenze organiche e di servizio dell'amministrazione
ravvisate all'atto dell'assegnazione degli stessi ai Reparti;
b) reclutati quali vincitori dei posti riservati ai possessori
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, saranno assegnati, quale prima
sede di servizio, presso i Reparti della Provincia di Bolzano ovvero
della Provincia di Trento con competenza regionale, anche in
riferimento al possesso della specializzazione «Anti Terrorismo e
Pronto Impiego (A.T.P.I.)».