Art. 5
Cause di archiviazione della domanda
1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
i termini di cui all'art. 3, commi 1 e 5, con provvedimento del
Comandante del Centro di reclutamento, nel caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato;
b) non siano corredate dal PDF generato dal sistema e/o da
idoneo documento di riconoscimento, se previsto;
c) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1
e debitamente sottoscritte, pervengano con modalita' differenti da
quelle previste;
d) pervengano all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoAF2020@pec.gdf.it in assenza dei relativi presupposti o
comunque oltre i termini previsti per la presentazione della domanda
di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 e 5. A tale
fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta
accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna».
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono
notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo
ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi
indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di
formazione.