Art. 6 Documentazione 1. Per i candidati risultati idonei alla prova scritta di preselezione di cui all'art. 11, il Centro di reclutamento, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere il certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti e per coloro che concorrono per i posti non riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate, i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militare o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare. 2. I volontari in ferma prefissata delle Forze armate, convocati per sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'art. 12, devono consegnare in tale sede: a) un estratto della documentazione di servizio conforme al modello in allegato 2, redatto e firmato, per i militari: (1) in servizio, dal Comandante del Reparto/Ente di appartenenza. In tale ipotesi, l'estratto deve essere chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso; (2) in congedo, dall'Ufficiale Responsabile/Funzionario del Distretto Militare/Centro documentale militare competente per territorio o residenza; b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui alla lettera precedente, dalla quale si evinca che le sanzioni disciplinari indicate nel predetto estratto sono riferite esclusivamente al periodo di servizio con esclusione del corso di formazione di base (o basico). In assenza di tale attestazione, le eventuali sanzioni riportate sull'estratto della documentazione di servizio sono, comunque, considerate comminate durante il periodo di servizio. 3. E' altresi' onere degli aspiranti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'art. 12 consegnare in tale sede i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di uno o piu' titoli maggiorativi di punteggio di cui agli allegati 7, 8, 9, 10 e 11 al bando e/o di quelli preferenziali di cui all'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della stessa. In alternativa, la predetta documentazione puo' essere inviata, entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF2020@pec.gdf.it In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato - in forma scritta - entro la data di effettivo sostenimento della prova di efficienza fisica l'Amministrazione pubblica che la detiene. Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o della preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova di efficienza fisica. 4. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere regolarizzati entro i successivi trenta giorni. 5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.