Art. 9 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Con determinazione del Capo del I Reparto del Comando generale
della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni  momento,  su
proposta del Centro di reclutamento, l'esclusione dei concorrenti non
in possesso dei requisiti di cui al presente bando. 
    2. Avverso i provvedimenti  di  esclusione  di  cui  al  presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del  Comando  generale
della Guardia di  finanza,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.