IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  sulle  modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici   impieghi   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente le  funzioni  dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
codice in materia di  protezione  dei  dati  personali  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il  decreto  ministeriale  16  settembre  2003  concernente
«Elenco delle imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di  non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da  adottare  per
l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'» e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre  2005,  n.  246»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  9   luglio   2009   concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della  partecipazione
ai pubblici concorsi e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
Codice   dell'ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli  Stati  maggiori  di
forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il  decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il testo unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di   ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e in particolare i  titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e  di  polizia  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei  al  servizio  militare  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il regolamento in materia di  parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e successive modifiche e integrazioni,
emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  «modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la  verifica  dei  parametri  fisici»  e  successive
modifiche e integrazioni, emanata ai sensi del precitato decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
della graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari  per
la somministrazione di profilassi vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018; 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2019 0106545 del 19  giugno  2019
dello  Stato  maggiore  della  difesa,  concernente  i   reclutamenti
autorizzati  per  l'anno  2020  e  consistenze  previsionali  per  il
triennio 2020-2022 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; 
    Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022; 
    Visto il  decreto  ministeriale  6  luglio  2020  concernente  le
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
novembre  2020  concernente  «Ulteriori  disposizioni  attuative  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19",   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"»; 
    Vista la lettera n. M_D ARM001  REG20200076163  del  3  settembre
2020 con la quale lo  Stato  maggiore  dell'Aeronautica  militare  ha
chiesto di indire per l'anno 2020 un  concorso,  per  esami,  per  il
reclutamento di complessive dieci unita' di naviganti di complemento,
suddivisi in cinque unita' di allievi ufficiali piloti di complemento
(AUPC) e cinque unita' di allievi ufficiali navigatori di complemento
(AUNC) e un concorso, per titoli ed esami,  per  il  reclutamento  di
complessivi trenta allievi ufficiali in ferma  prefissata,  ausiliari
del ruolo normale e del ruolo speciale, dell'Aeronautica militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  reg.ne  succ.  n.
1832 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
Personale militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per  l'ammissione
di cinque allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e di  cinque
allievi ufficiali navigatori di complemento (AUNC) al 127°  corso  di
pilotaggio aereo / navigazione aerea con obbligo  di  ferma  di  anni
dodici e, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi trenta
allievi ufficiali in ferma prefissata  (AUFP),  ausiliari  del  ruolo
normale e del ruolo speciale dell'Aeronautica militare, al 12°  corso
AUFP, con il numero dei posti di seguito indicati: 
      a)  per  l'ammissione  al  127°  corso  cinque  posti   allievi
ufficiali piloti di complemento (AUPC); 
      b)  per  l'ammissione  al  127°  corso  cinque  posti   allievi
ufficiali navigatori di complemento (AUNC); 
      c) per l'ammissione al 12° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata: 
        1) quattro posti per allievi ufficiali in  ferma  prefissata,
ausiliari  del  ruolo  normale  del   corpo   sanitario   aeronautico
(C.S.A.r.n.); 
        2) tre posti  per  allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari  del  ruolo  normale  del  Corpo  del   Genio   aeronautico
(G.A.r.n.); 
        3) dodici posti per allievi ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo speciale dell'Arma aeronautica (A.A.r.a.s.); 
        4) quattro posti per allievi ufficiali in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo speciale del Corpo di commissariato (C.C.r.s.); 
        5) sette posti per allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  del  Genio   aeronautico
(G.A.r.s.), cosi' ripartiti: 
          tre per la categoria elettronica; 
          tre per la categoria infrastrutture e impianti; 
          uno per la categoria motorizzazione. 
    2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini  della  Repubblica  di  entrambi  i  sessi.  Pertanto,   le
disposizioni  del  presente  decreto,   in   mancanza   di   espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai candidati  di  entrambi  i
sessi. 
    3. Il numero dei posti disponibili e  la  loro  ripartizione  per
ruolo/Corpo e categorie potranno subire modifiche, fino alla data  di
approvazione della relativa  graduatoria  di  merito,  qualora  fosse
necessario soddisfare  esigenze  della  Forza  armata  connesse  alla
consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari.  Qualora  il  numero
dei posti a concorso  venga  modificato  secondo  le  previsioni  del
presente comma e del successivo comma 4, sara' altresi' modificato il
numero dei posti riservati ai sensi del successivo art. 2. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori,  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento  della  spesa  pubblica  ovvero   in   applicazione   di
provvedimenti governativi dovuti all'emergenza sanitaria da COVID-19.
In tal caso, ove necessario, l'amministrazione della difesa ne  dara'
immediata  comunicazione  nel  portale  dei  concorsi   on-line   del
Ministero della difesa, che avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti   e   per   tutti   gli   interessati,   nonche'   nel   sito
www.aeronautica.difesa.it 
    5. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La predetta amministrazione della difesa si  riserva  altresi'
la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione  nel  portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore  di
notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati,  nonche'  nel
sito www.aeronautica.difesa.it