Art. 10 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. I concorrenti di cui al precedente art. 9,  comma  6,  saranno
convocati presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica
militare di Roma, viale Piero Gobetti n. 2, per essere sottoposti,  a
cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera  b),  agli
accertamenti psico-fisici indicativamente: 
      a) per i concorrenti partecipanti al concorso per  l'ammissione
al 127° corso allievi  ufficiali  piloti  di  complemento  /  allievi
ufficiali navigatori di complemento di  cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettere a) e b), indicativamente nel mese di febbraio 2021; 
      b) per i concorrenti partecipanti al concorso per  l'ammissione
al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera c), indicativamente nel  mese  di
febbraio 2021; 
      nel giorno e nell'ora indicati per  ciascun  concorrente  nella
comunicazione di cui al gia' citato art. 9, comma 7. 
    Solo i partecipanti al concorso  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettere a) e b) saranno sottoposti all'accertamento del possesso  dei
requisiti  richiesti  dalla  normativa  vigente  per  l'idoneita'  ai
servizi di navigazione aerea per piloti e per navigatori. 
    I concorrenti che non si  presenteranno  nel  giorno  e  nell'ora
indicati saranno considerati rinunciatari  ed  esclusi  dal  concorso
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1,
comma 6 e dall'art. 259, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77. 
    2. I concorrenti all'atto della presentazione  presso  l'Istituto
di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare di  Roma  dovranno
consegnare la seguente documentazione, in originale o in  copia  resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge: 
      a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato  presso  struttura
sanitaria pubblica, anche  militare  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale (SSN), entro i sei  mesi  precedenti  la
data di presentazione per gli accertamenti psico-fisici, ovvero copia
conforme del referto  relativo  all'esame  effettuato,  nei  medesimi
limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso
presso  una  struttura  sanitaria  militare.  Il  concorrente  ancora
minorenne   all'atto   della    presentazione    agli    accertamenti
psico-fisici, privo di tale esame, avra' cura di portare  al  seguito
la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in  conformita'
al modello riportato nell'Allegato B che costituisce parte integrante
del presente decreto,  per  l'eventuale  effettuazione  del  predetto
esame radiografico. La mancata presentazione di  detta  dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami
radiologici; 
      b) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate con il SSN, in data  non  anteriore  ai  sessanta  giorni
rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici: 
        1) determinazione degli anticorpi HIV; 
        2) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc  e  anti
HCV; 
        3) emocromo con formula leucocitaria; 
        4) VES; 
        5) glicemia; 
        6) creatininemia; 
        7) ALT, AST, GGT; 
        8) bilirubina totale e frazionata; 
        9) colesterolemia totale; 
        10) trigliceridemia; 
        11) esame delle urine; 
        12) attestazione del gruppo sanguigno. 
      E'  altresi'  ritenuta  valida,  in  alternativa,  copia   resa
conforme secondo le  modalita'  previste  dalla  legge,  del  referto
relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di  cui
sopra, in occasione di un precedente concorso  presso  una  struttura
sanitaria militare; 
      c) certificato, conforme al modello riportato  nell'allegato  C
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona  salute,  la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o  alimenti.  Tale  certificato  dovra'  avere  una  data  di
rilascio  non  anteriore  ai  sei  mesi   rispetto   alla   data   di
presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
      d) originale o copia conforme del certificato medico  in  corso
di validita' annuale, attestante l'idoneita'  all'attivita'  sportiva
agonistica per l'atletica leggera, ovvero per le discipline  sportive
riportate nella Tabella B del decreto del Ministero della Sanita' del
18 febbraio 1982 ovvero per le  prove  indette  dal  Ministero  della
difesa per la partecipazione alle selezioni  per  l'arruolamento,  in
data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione  alle
prove,  rilasciato  da  un  medico  appartenente   alla   Federazione
medico-sportiva italiana ovvero  a  struttura  sanitaria  pubblica  o
privata accreditata con il SSN e  che  esercita  in  tali  ambiti  in
qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La  mancata
o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione
dal concorso; 
      e) i concorrenti di sesso  femminile  dovranno  presentare,  in
aggiunta a quanto sopra: 
        1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o  urine)  effettuato  presso  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN,  in  data
non anteriore ai cinque giorni rispetto alla  data  di  presentazione
agli accertamenti psico-fisici; 
        2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati  presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla  data  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
      f) i partecipanti al concorso per l'ammissione  al  127°  corso
allievi  ufficiali  piloti  di  complemento   /   allievi   ufficiali
navigatori di complemento, di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettere a) e b), in  aggiunta  alla  documentazione  sopra  elencata,
dovranno altresi' presentare: 
        1) ecocardiogramma color doppler, comprensivo  di  referto  e
immagini  effettuato  presso  struttura  sanitaria  pubblica,   anche
militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore  ai
sei mesi  rispetto  alla  data  di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici; 
        2)  esame  radiografico  del  tratto  lombo-sacrale  in   due
proiezioni, con relativo referto, effettuato da non  oltre  sei  mesi
rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psicofisici; 
        3)  tracciato  elettroencefalografico   standard   integrale,
preferibilmente  su  supporto  cartaceo,  comprensivo   di   referto,
effettuato presso struttura sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o
privata accreditata con il SSN, in data non  anteriore  ai  tre  mesi
rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici. 
    3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati  di
cui al precedente comma 2 comportera'  l'esclusione  del  concorrente
dagli  accertamenti  psico-fisici  e  quindi  dal   concorso,   fatta
eccezione per quelli di cui alle lettere a) e f), n. 2. 
    4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla  scorta  della
specifica  normativa  citata  nelle  premesse.  I   concorrenti   che
risulteranno carenti di  anche  uno  solo  dei  requisiti  prescritti
saranno giudicati non idonei ed esclusi dal concorso. 
    5. La commissione di cui al precedente art. 8, comma  1,  lettera
b): 
      a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma  2  del
presente articolo, necessari per l'effettuazione  degli  accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita'; 
      b) in caso di accertato  stato  di  gravidanza  la  commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra'  in  nessun
caso procedere agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e  4  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di  gravidanza
e' stato accertato anche  con  le  modalita'  previste  dal  presente
articolo, la commissione procedera'  alla  convocazione  al  predetto
accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria
di  cui  al  successivo  art.  14.  Se  in  occasione  della  seconda
convocazione  il  temporaneo   impedimento   perdura,   la   preposta
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara'
notizia  alla  direzione  generale  per  il  Personale  militare  che
ammettera' d'ufficio le stesse concorrenti, anche in deroga, per  una
sola volta, ai limiti di eta', a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della  graduatoria.  Fermo  restando  il
numero  delle  assunzioni  annualmente  autorizzate,   le   candidate
rinviate risultate idonee e  nominate  vincitrici  nella  graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno  presentato  istanza
di partecipazione sono avviate alla  frequenza  del  primo  corso  di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono  state
rinviate. 
      Le vincitrici dei concorsi rinviate, per i motivi di cui sopra,
saranno immesse in servizio con la medesima anzianita'  assoluta,  ai
soli  fini  giuridici,  dei  vincitori  del  concorso  per  il  quale
originariamente hanno presentato domanda. La  relativa  posizione  di
graduatoria nell'ambito del corso originario verra' determinata,  ove
previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria  finale
al termine del periodo di formazione.  Gli  effetti  economici  della
nomina decorreranno dalla data di effettivo incorporamento; 
      c) disporra', quindi, per tutti i  concorrenti,  tranne  quelli
per cui ricorre il caso  di  cui  alla  precedente  lettera  b),  del
presente comma, il seguente protocollo diagnostico: 
        1)  visita  medica  generale  preliminare,  propedeutica   ai
successivi accertamenti, volta a valutare eventuali  elementi  motivo
di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dai successivi comma  7  e
comma 9; in tale sede la commissione giudichera' altresi' inidoneo il
candidato  che  presenti  tatuaggi  e  altre  permanenti  alterazioni
volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura
comunque sanitaria,  se  lesivi  del  decoro  dell'uniforme  o  della
dignita' della condizione del militare di cui al regolamento (decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90); 
        2) visita cardiologica: esame obiettivo cardiologico, ecg  di
base; 
        3) visita oculistica: valutazione della funzionalita' visiva,
del  senso   cromatico,   della   visione   binoculare,   del   senso
stereoscopico, esame del segmento anteriore,  esame  della  motilita'
oculare; 
        4)  visita  otorinolaringoiatrica:   rinoscopia,   otoscopia,
faringoscopia,   controllo   apparato   masticatorio,    audiometria,
timpanogramma,   valutazione   della   funzione   vestibolare,   test
foniatrici; 
        5) visita neurologica: esame obiettivo neurologico; 
        6)  visita  psichiatrica:  test  (MMPI  -  CRDA  completo  di
allegati A, B e C), colloquio e prove strumentali; 
        7) eventuale ricerca dei cataboliti  urinari  delle  sostanze
stupefacenti e delle sostanze psicotrope  a  scopo  non  terapeutico:
amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici; 
        8) visita per il controllo dell'abuso di alcool; 
        9)   ogni    ulteriore    indagine,    clinico-specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale,  ritenuta  utile  per   consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente,  ivi
compresi, (se non consegnati  dal  concorrente)  in  caso  di  dubbio
diagnostico,  eventuali  esami  radiografici  del   torace   in   due
proiezioni e, per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 126°
corso allievi ufficiali piloti di  complemento  /  allievi  ufficiali
navigatori di complemento, di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettere a) e b) eventuali  esami  del  tratto  lombo-sacrale  in  due
proiezioni. Nel caso in cui  si  rendera'  necessario  sottoporre  il
concorrente   a    indagini    radiologiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere  la
dichiarazione di cui al gia' citato  Allegato  «B»,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto; 
        10) dosaggio enzimatico  del  glucosio  6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD). 
    6.  Gli  interessati,  all'atto  della  presentazione,   dovranno
rilasciare   apposita    dichiarazione    di    consenso    informato
all'effettuazione  del  protocollo  medesimo,  nonche'  sottoscrivere
un'informativa relativa  ai  protocolli  vaccinali  previsti  per  il
personale militare all'atto dell'incorporamento  secondo  il  modello
riportato nell'Allegato «D»  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
    7. Sulla scorta del vigente elenco  delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010,  n.  90,  e  della  vigente   direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa
di inidoneita' al servizio militare, emanata con Decreto Ministeriale
4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 8,  comma  1,
lettera b)  dovra'  accertare  il  possesso  dei  seguenti  specifici
requisiti fisici: 
      a) parametri fisici: composizione corporea, forza  muscolare  e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti  dall'art.  587  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  come
modificato  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207  nonche'  dalla
direttiva  tecnica  edizione  2016  dell'Ispettorato  generale  della
sanita' militare, citati nelle premesse. I predetti parametri  fisici
correlati alla composizione corporea, alla  forza  muscolare  e  alla
massa metabolicamente attiva non sono  accertati  nei  confronti  del
personale   militare   in   servizio   in   possesso   dell'idoneita'
incondizionata al servizio militare; 
      b) solo per i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso  per
l'ammissione  al  127°  corso  allievi  ufficiali  piloti  /  allievi
ufficiali navigatori di complemento, di cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettere a) e b), misure antropometriche: 
        1)  distanza  vertice-glutei  non  superiore   a   centimetri
novantotto e/o non inferiore a centimetri ottantacinque; 
        2)  distanza  glutei-ginocchia  non  superiore  a  centimetri
sessantacinque e/o non inferiore a centimetri cinquantasei; 
        3) distanza di presa funzionale non  superiore  a  centimetri
novanta  e/o  non  inferiore  a  centimetri  settantaquattro  virgola
cinque; 
      requisiti visivi: 
        1) visus per  lontano  non  inferiore  a  10/10  per  occhio,
raggiungibile con correzione diottrica con visus naturale  minimo  di
8/10 per occhio; 
        2) e' tollerato il deficit rifrattivo indicato nella  Tabella
D di cui  al  decreto  ministeriale  6  ottobre  del  2005  (Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005). 
    8.  I  concorrenti,  gia'  giudicati  idonei  agli   accertamenti
psico-fisici di  una  procedura  di  reclutamento  per  l'Aeronautica
militare nei trecentosessantacinque giorni  antecedenti  la  data  di
presentazione  agli  accertamenti  di  cui  al   presente   articolo,
nell'ambito  dei  quali  sono  stati   sottoposti   ad   accertamenti
specialistici  e   strumentali,   dovranno   produrre   la   seguente
documentazione: 
      a) verbale di notifica della precedente idoneita',  comprensivo
del profilo sanitario assegnato; 
      b) referti degli esami previsti al precedente comma 2,  lettere
c), d) e f) - questi ultimi solo per i concorrenti di sesso femminile
-. 
    La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  presa  visione
della sopracitata  documentazione,  sottoporra'  i  concorrenti  agli
accertamenti previsti o ritenuti necessari volti a valutare eventuali
elementi che siano motivo di inidoneita' ai sensi di quanto  previsto
dal precedente comma 7. 
    Per  i  soli  concorrenti  che  partecipano   al   concorso   per
l'ammissione  al  127°  corso  allievi  ufficiali  piloti  /  allievi
ufficiali navigatori di complemento, di cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettere a) e b), la commissione provvedera' a  verificare  i
dati somatici di cui al precedente comma 7,  se  non  precedentemente
misurati. 
    9. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti  al
riconoscimento  dell'idoneita'  psico-fisica   dei   concorrenti   al
servizio  incondizionato   quali   ufficiali   piloti/navigatori   di
complemento dell'Aeronautica militare o ufficiali in ferma prefissata
dell'Aeronautica  militare.  La   commissione,   al   termine   degli
accertamenti, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo
i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti,  sulla
base  delle  risultanze  della  visita  medica   generale   e   degli
accertamenti eseguiti, il profilo  sanitario  (solo  per  coloro  che
partecipano  al  concorso  per  l'ammissione  al  12°  corso  allievi
ufficiali in ferma prefissata) che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali, nonche'  degli  specifici  requisiti  psico-fisici
suindicati. 
    10. Saranno giudicati idonei i concorrenti: 
      a) non  affetti  da  alcuna  delle  imperfezioni  o  infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare di  cui  all'art.  582  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e dalla
vigente   direttiva   tecnica   riguardante   l'accertamento    delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014; 
      b) solo per coloro che partecipano al concorso per l'ammissione
al 127° corso allievi ufficiali piloti / allievi ufficiali navigatori
di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettere  a)  e
b), ritenuti altresi' non affetti  da  alcuna  delle  imperfezioni  e
infermita' che sono causa di inidoneita' ai  servizi  di  navigazione
aerea secondo quanto previsto dal decreto ministeriale  16  settembre
2003 e successive modifiche e  integrazioni  -  concernente  l'elenco
delle imperfezioni e infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  ai
servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento
e la valutazione ai fini dell'idoneita' - e dall'art. 586 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
      c) solo per coloro che partecipano al concorso per l'ammissione
al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera c), ritenuti altresi' in possesso
di un profilo somato-funzionale minimo: psiche (PS)  1;  costituzione
(CO) 2; apparato cardiocircolatorio  (AC)  2;  apparato  respiratorio
(AR)  2;  apparati  vari  (AV)  2;   apparato   osteo-artro-muscolare
superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare  inferiore  (LI)  2;
apparato  visivo  (VS)  2;  apparato   uditivo   (AU)   2.   Per   la
caratteristica   somato-funzionale    AV,    indipendentemente    dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1  della  legge  n.  109/2010,  citata  nelle  premesse.  I
candidati che saranno riconosciuti affetti dal  predetto  deficit  di
G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione  e
responsabilizzazione, di cui all'Allegato E,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
    11. Saranno giudicati inidonei i concorrenti  per  i  quali  sono
comprovati: 
      a) abuso di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia  o
assunzione  occasionale  o  saltuaria  di  droghe   o   di   sostanze
psicoattive; 
      b) malattie o lesioni acute per le quali  sono  previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza dei corsi indicati nei successivi articoli 16  e  17
del presente decreto; 
      c) malformazioni e infermita'  comunque  incompatibili  con  la
frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale: 
        ufficiale   pilota/navigatore   di   complemento   in   ferma
dodecennale; 
        ufficiale in ferma prefissata  dell'aeronautica  militare  (a
eccezione   della   caratteristica   somato-funzionale   AV   qualora
l'attribuzione del coefficiente 3 o 4  sia  determinata  da  carenza,
totale o parziale, dell'enzima G6PD). 
        Per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 12°  corso
allievi ufficiali in ferma prefissata, il dosaggio  del  G6PD  verra'
valutato  ai  soli  fini   dell'eventuale   successivo   impiego.   I
partecipanti al concorso  per  l'ammissione  al  127°  corso  allievi
ufficiali piloti di complemento /  allievi  ufficiali  navigatori  di
complemento, invece, che risulteranno affetti  da  carenza  totale  o
parziale di G6PD, ai sensi dell'art. 586, comma  1,  lettera  f)  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno
giudicati inidonei ai  servizi  di  navigazione  aerea  e,  pertanto,
saranno ammessi a proseguire l'iter concorsuale per  l'ammissione  al
12°  corso  allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata,  relativo   al
ruolo/corpo alternativo indicato nella domanda di partecipazione; 
      d)  mancato  possesso  dei  parametri  fisici  correlati   alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente  attiva  rientranti  nei  valori  limite  di  cui  al
precedente comma 7, lettera a). Tale requisito non  sara'  nuovamente
accertato nei confronti dei candidati che siano militari in  servizio
all'atto degli accertamenti psicofisici, in  possesso  dell'idoneita'
incondizionata al servizio militare, da portare al seguito. 
    12.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'  a   ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) I partecipanti al concorso per l'ammissione  al  127°  corso
allievi  ufficiali  piloti  di  complemento   /   allievi   ufficiali
navigatori di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettere  a)  e
b): 
        «idoneo  quale   allievo   ufficiale   pilota/navigatore   di
complemento dell'Aeronautica militare»; 
        «inidoneo  quale  allievo  ufficiale   pilota/navigatore   di
complemento dell'Aeronautica militare», con indicazione del motivo; 
        Il giudizio di  idoneita'  verra'  espresso  con  riserva  di
effettuazione  di  ulteriori  indagini  strumentali,   cui   verranno
sottoposti i primi 12 candidati collocati nella graduatoria di merito
di cui al successivo art. 14, comma 1,  lettera  a),  e  i  primi  12
candidati collocati nella graduatoria di merito di cui al  successivo
art. 14, comma 1, lettera b), finalizzate a escludere la  sussistenza
delle imperfezioni e infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  ai
servizi di navigazione aerea secondo quanto  previsto  dall'art.  586
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e il
decreto ministeriale 16  settembre  2003  e  successive  modifiche  e
integrazioni. 
        Per tali finalita' i predetti concorrenti saranno  sottoposti
a cura della commissione per gli accertamenti  psico-fisici  -  nella
sede che verra' comunicata ai candidati  mediante  avviso  pubblicato
nel portale - ai seguenti accertamenti: 
        risonanza magnetica nucleare del rachide in toto. 
      I candidati che hanno partecipato al  precedente  concorso  per
pilota in AM e sono stati gia' sottoposti a tali  ulteriori  indagini
strumentali non le sosterranno nuovamente. 
      All'esito dei predetti accertamenti,  la  commissione  per  gli
accertamenti  psicofisici  esprimera'  nei   confronti   di   ciascun
concorrente uno dei seguenti giudizi: 
        idoneo ai  servizi  di  navigazione  aerea  e  al  pilotaggio
militare; 
        inidoneo ai servizi di  navigazione  aerea  e  al  pilotaggio
militare, con indicazione del motivo; 
        idoneo ai servizi di navigazione aerea  ed  alla  specialita'
navigatore militare; 
        inidoneo ai servizi di navigazione aerea ed alla  specialita'
navigatore militare, con indicazione del motivo. 
        Tale giudizio, che verra'  comunicato  agli  interessati,  e'
definitivo e non suscettibile di riesame. 
      b) I partecipanti al concorso per  l'ammissione  al  12°  corso
allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art.  1,  comma  1,
lettera c): 
        «idoneo  quale  allievo   ufficiale   in   ferma   prefissata
dell'Aeronautica militare», con indicazione del profilo sanitario; 
        «inidoneo  quale  allievo  ufficiale  in   ferma   prefissata
dell'Aeronautica militare», con indicazione del motivo. 
        Il giudizio  riportato  negli  accertamenti  psico-fisici  e'
definitivo;  pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 
    13. I concorrenti giudicati non idonei potranno  presentare  alla
commissione per gli accertamenti psico-fisici, seduta stante  a  pena
di inammissibilita', specifica istanza di riesame di tale giudizio di
inidoneita',  che  dovra'  poi   essere   supportata   da   specifica
documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica.
Tale  documentazione  dovra'  improrogabilmente  pervenire,  con   le
modalita' indicate al precedente art. 6, comma 3, al Ministero  della
difesa - direzione generale  per  il  Personale  militare,  entro  il
decimo giorno successivo a quello di effettuazione degli accertamenti
psico-fisici. Tale documentazione verra' valutata  dalla  commissione
per gli ulteriori accertamenti psico-fisici di cui al precedente art.
8, comma 1, lettera e) che, solo  qualora  lo  ritenesse  necessario,
sottoporra' gli interessati a ulteriori accertamenti  sanitari  prima
di emettere il giudizio definitivo. 
    I concorrenti giudicati non  idonei  che  presentano  istanza  di
ulteriori accertamenti psico-fisici saranno ammessi, con  riserva,  a
sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 11. 
    In caso  di  mancato  accoglimento  dell'istanza,  i  concorrenti
riceveranno comunicazione, dalla direzione generale per il  Personale
militare o ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso, che
il giudizio di inidoneita' riportato al  termine  degli  accertamenti
psico-fisici dovra' intendersi confermato. 
    In  caso  di  accoglimento  dell'istanza,   il   giudizio   circa
l'idoneita' psico-fisica sara' espresso  dalla  commissione  per  gli
ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente art. 8 comma 1,
lettera e), i concorrenti ne riceveranno, con le modalita' di cui  al
precedente art. 6, comunicazione  dalla  direzione  generale  per  il
Personale militare o ente dalla stessa  delegato  alla  gestione  del
concorso. 
    Il  giudizio  espresso  da  detta  commissione   e'   definitivo,
pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche  a  seguito  della
valutazione  sanitaria  o  degli  ulteriori   accertamenti   sanitari
disposti,  nonche'  quelli  che  rinunceranno  ai  medesimi,  saranno
esclusi dal concorso.