Art. 14 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a), al termine della valutazione  dei  titoli  di  merito,
provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie di merito: 
      a) per l'ammissione al 127° corso allievi ufficiali  piloti  di
complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a); 
      b) per l'ammissione al 127° corso allievi ufficiali  navigatori
di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b); 
      c) per l'ammissione al 12° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  normale,  del   Corpo   sanitario
aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1; 
      d) per l'ammissione al 12° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  normale,  del  Corpo  del   Genio
Aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2); 
      e) per l'ammissione al 12° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale, dell'Arma  Aeronautica,  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3; 
      f) per l'ammissione al 12° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale, del Corpo di Commissariato,
di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 4); 
      g) per l'ammissione al 12° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  del   Genio
Aeronautico - elettronica, di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  c),
numero 5), primo alinea; 
      h) per l'ammissione al 12° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  del   Genio
Aeronautico - infrastrutture e impianti, di cui all'art. 1, comma  1,
lettera c), numero 5), secondo alinea; 
      i) per l'ammissione al 12° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  del   Genio
Aeronautico - Motorizzazione, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
numero 5), terzo alinea; 
    2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno  formulate
come di seguito specificato 
      a)  per  l'ammissione   al   127°   corso   allievi   ufficiali
piloti/navigatori di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettere
a) e b) le graduatorie di merito  saranno  formate  dalla  media  dei
punteggi conseguiti dai candidati nelle seguenti prove: 
        1) prova scritta; 
        2) prova di lingua inglese; 
      b) per l'ammissione al 12° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), le graduatorie di
merito saranno  formate  dalla  somma  dei  punteggi  conseguiti  dai
candidati nelle seguenti prove: 
        1) prova scritta; 
        2) valutazione dei titoli di merito. 
    3. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto: 
      a) delle riserve di posti previste  dall'art.  2  del  presente
decreto; 
      b) a parita' di merito,  dei  titoli  di  preferenza,  previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle
domande,  che  i  concorrenti  hanno  dichiarato  nella  domanda   di
partecipazione. A parita' o in assenza di titoli di preferenza  sara'
preferito  il  concorrente  piu'  giovane  d'eta',  in   applicazione
dell'art. 3, comma 7  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    4. Fermo restando quanto indicato nel  precedente  comma  3,  nel
decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a  parita'
di merito, dell'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di  eventuali  titoli  di  preferenza,
sempreche' siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione  al
concorso  o  in  apposita  dichiarazione  sostitutiva  da  consegnare
all'atto della presentazione alla prima prova scritta di cui all'art.
9. In assenza di titoli di preferenza, sempre a  parita'  di  merito,
sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta',  in  applicazione
del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio  1997,
n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della  legge  16  giugno
1998, n. 191. 
    5. Le graduatorie di merito  saranno  approvate  dalla  direzione
generale  per  il  Personale  militare  e  pubblicate  nel   Giornale
Ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». Inoltre esse saranno pubblicate nel portale  dei
concorsi. 
    6. Se si verifica la disponibilita' di posti per insufficienza di
concorrenti idonei per uno o piu' ruoli, Arma/Corpi e  categorie,  la
direzione generale per il Personale militare si riserva  la  facolta'
di devolvere in  tutto  o  in  parte  detti  posti  ad  altro  ruolo,
Arma/Corpo  e  categoria,  su  indicazione   dello   Stato   Maggiore
dell'Aeronautica.