Art. 18 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. I concorrenti che risultano in difetto anche di  uno  soltanto
dei requisiti prescritti per l'ammissione al corso allievi  ufficiali
piloti/navigatori di complemento dell'aeronautica militare e  allievi
ufficiali  in  ferma  prefissata  dell'Aeronautica  militare  saranno
esclusi con provvedimento dalla direzione generale per  il  Personale
militare. 
    2.  La  direzione  generale  per  il  Personale  militare  potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti  dal  concorso  ovvero
dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a ufficiale  in  ferma  prefissata,  se  il  difetto  dei  prescritti
requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso,
ovvero dopo la nomina.