Art. 19 
 
 
Prospettive  di  carriera  per  gli  ufficiali  piloti/navigatori  di
                             complemento 
 
 
    1. I sottotenenti piloti / navigatori di complemento,  dopo  aver
maturato due anni di  anzianita'  nel  grado,  saranno  valutati  per
l'avanzamento e, se idonei, promossi al grado  di  tenente  ai  sensi
dell'art. 1243 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  citato
nelle premesse. 
    2. Gli ufficiali collocati in congedo illimitato al termine della
ferma dodecennale hanno diritto ad un premio di congedamento ai sensi
dell'art. 1797 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66  citato
nelle premesse. 
    3. Gli ufficiali piloti /  navigatori  di  complemento  in  ferma
dodecennale,  se  in  possesso  dei  prescritti  requisiti,  potranno
partecipare a specifici concorsi, per titoli,  per  il  transito  nel
ruolo speciale in servizio permanente effettivo  ai  sensi  dell'art.
667 del decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  citato  nelle
premesse.