Art. 3 
 
 
                              Requisiti 
 
 
    1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
giovani che: 
      a) hanno compiuto il: 
        diciassettesimo anno di eta' e non hanno superato  il  giorno
di compimento del ventitreesimo anno di eta' alla  data  di  scadenza
del termine di presentazione delle domande, qualora si  partecipi  al
concorso per l'ammissione al 127° corso allievi ufficiali  piloti  di
complemento / allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b); 
        diciassettesimo anno di eta' e non hanno superato  il  giorno
di compimento del trentottesimo anno di eta' alla  data  di  scadenza
del termine di presentazione delle domande, qualora si  partecipi  al
concorso per l'ammissione al 12° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). 
        Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione; 
      b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre  l'arruolamento
volontario nell'Aeronautica militare  espresso  dai  genitori  o  dal
genitore esercente la potesta' o dal tutore; 
      c) sono in possesso della cittadinanza italiana; 
      d) godono dei diritti civili e politici; 
      e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  Amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  Nazionale  per  il
Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia  digitale
alla domanda di partecipazione al concorso; 
      g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
      h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      j)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      k) qualora partecipanti al concorso per  l'ammissione  al  127°
corso allievi ufficiali piloti di  complemento  /  allievi  ufficiali
navigatori di complemento, di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettere a) e  b):  non  sono  stati  espulsi  da  corsi  per  allievi
ufficiali piloti o navigatori di una delle Forze armate  o  dell'Arma
dei Carabinieri o dei Corpi  armati  dello  Stato  perche'  giudicati
inidonei a proseguire i corsi stessi per mancanza  di  attitudine  al
volo o alla navigazione aerea o per motivi psico-fisici; 
      l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        1) per i dieci posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e
b): 
          diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea; 
        2) per i quattro posti di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera
c), numero 1): 
          laurea magistrale  in  medicina  e  chirurgia  (LM-41)  con
abilitazione all'esercizio della professione  di  medico  chirurgo  e
iscrizione all'albo dell'ordine dei medici; 
        3) per i tre posti di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  c),
numero 2): 
          laurea magistrale in informatica (LM-18), laurea magistrale
in ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), laurea  magistrale  in
ingegneria informatica (LM  32)  e  laurea  magistrale  in  sicurezza
informatica (LM 66); 
        4) per i dodici posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
numero 3): 
          diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.  910  e
successive  modifiche  e  integrazioni  per  l'ammissione  ai   corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea; 
        5) per i quattro posti di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera
c), numero 4): 
          diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.  910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea; 
        6) per i sette posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  c),
numero 5): 
          diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.  910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea tra quelli di seguito elencati per ciascuna categoria: 
          elettronica:  diploma  di  perito   industriale   indirizzo
specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare,  per
telecomunicazioni  o  diploma  di  maturita'  professionale  ad  essi
equipollente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1970, n 253 ovvero diploma di istruzione secondaria  conseguito
presso un istituto tecnico, settore tecnologico (nuovo ordinamento  -
decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88): 
          indirizzo meccanica, meccatronica ed energia, articolazione
energia; 
          indirizzo  elettronica  ed  elettrotecnica,   articolazione
elettronica; 
          infrastrutture ed impianti: diploma di  perito  industriale
indirizzo specializzato per edilizia, termotecnica, elettrotecnica  e
automazione, diploma di geometra o diploma di maturita' professionale
ad essi equipollente, ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19  marzo  1970,  n.  253  ovvero  diploma  di  istruzione
secondaria conseguito presso un istituto tecnico, settore tecnologico
(nuovo ordinamento - decreto del Presidente della Repubblica  del  15
marzo 2010, n. 88): 
          indirizzo  costruzioni,  ambiente  e  territorio,   esclusa
l'articolazione geotecnico; 
          indirizzo meccanica meccatronica ed energia,  articolazione
energia; 
          indirizzo  elettronica  ed  elettrotecnica,   articolazione
elettrotecnica; 
          motorizzazione: diploma di perito industriale,  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale  ovvero
di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto dall'art.
1 della legge 11 dicembre 1969,  n.  910  e  successive  modifiche  e
integrazioni per l'ammissione ai corsi universitari. 
          Saranno altresi' ritenute valide le sole lauree  magistrali
conseguite in territorio nazionale,  riconosciute  per  legge  o  per
decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per  la
partecipazione al concorso indetto con il presente  decreto.  In  tal
caso i concorrenti dovranno  produrre  e  allegare  alla  domanda  di
candidatura la relativa documentazione  probante.  Per  i  titoli  di
laurea  e  i  diplomi  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado
conseguiti all'estero,  invece,  e'  richiesta  la  dichiarazione  di
equipollenza ovvero di  equivalenza  secondo  la  procedura  prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui  modulistica
e' disponibile  sul  sito  web  del  Dipartimento  funzione  pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la  relativa  richiesta,  ovvero  i
soli titoli conseguiti  in  territorio  nazionale,  riconosciuti  per
legge o per  decreto  ministeriale  equipollenti  ad  uno  di  quelli
prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il  presente
decreto. 
          In entrambi i casi,  i  concorrenti  dovranno  all'atto  di
presentazione per la prima  prova  scritta,  consegnare  la  relativa
documentazione probante; 
      m) non sono gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma
prefissata, ovvero si trovano nella posizione  di  congedo  per  aver
completato la ferma come ufficiali  ausiliari  in  ferma  Prefissata,
qualora partecipanti  al  concorso  per  l'ammissione  al  12°  corso
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera c). 
    2. Ai fini dell'ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti
di complemento / allievi ufficiali navigatori di complemento, di  cui
al precedente art. 1,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  i  concorrenti
dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti  di  idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio militare per l'ammissione  ai
corsi di pilotaggio aereo per allievi ufficiali piloti di complemento
Dell'Aeronautica  militare  o  di  navigazione  aerea   per   allievi
ufficiali navigatori di complemento dell'Aeronautica militare.  Detta
idoneita' sara' accertata con le modalita'  indicate  nei  successivi
articoli 10 e 12, del presente decreto. 
    3. Ai fini dell'ammissione al 12°corso allievi ufficiali in ferma
prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei
requisiti  d'idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale   al   servizio
militare  per   la   nomina   a   ufficiale   in   ferma   prefissata
dell'Aeronautica militare. Detta idoneita'  sara'  accertata  con  le
modalita' indicate nei successivi  articoli  10  e  11  del  presente
decreto. 
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello  dell'eta'  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), devono  essere  mantenuti  fino  alla
nomina  a  sottotenente  pilota/navigatore  di   complemento   ovvero
tenente/sottotenente in ferma prefissata.