Art. 13 Svolgimento degli accertamenti attitudinali 1. Un'apposita commissione di selettori, nominata con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici del ruolo degli psicologi della Polizia di Stato, che la presiede, da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato del ruolo degli psicologi, o da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale, sottopone alla verifica del possesso delle qualita' attitudinali i candidati risultati idonei all'accertamento dei requisiti psico-fisici e i candidati appartenenti alla Polizia di Stato. 2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 3. I suddetti accertamenti sono diretti a verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test sia collettivi che individuali, integrati da un colloquio con un componente della suddetta commissione. Su richiesta del selettore, o nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo e' ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove la commissione si esprime sull'idoneita' del candidato. 4. I giudizi della commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneita' del candidato, che sara' disposta con decreto motivato del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. 5. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, sono esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.