Art. 13 
 
 
             Svolgimento degli accertamenti attitudinali 
 
 
    1. Un'apposita commissione di selettori, nominata con decreto del
Capo della polizia - direttore generale della  pubblica  sicurezza  e
composta da un dirigente della carriera dei  funzionari  tecnici  del
ruolo degli psicologi della Polizia di Stato,  che  la  presiede,  da
quattro appartenenti  alla  carriera  dei  funzionari  tecnici  della
Polizia di Stato del ruolo degli psicologi, o da quattro appartenenti
alla carriera dei funzionari  della  Polizia  di  Stato  in  possesso
dell'abilitazione professionale  di  perito  selettore  attitudinale,
sottopone alla verifica del possesso delle  qualita'  attitudinali  i
candidati   risultati   idonei   all'accertamento    dei    requisiti
psico-fisici e i candidati appartenenti alla Polizia di Stato. 
    2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da  un
appartenente al ruolo  degli  ispettori  della  Polizia  di  Stato  o
qualifica equiparata o da un  appartenente  ai  ruoli  del  personale
dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    3. I suddetti accertamenti sono diretti a verificare l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono  in  una
serie di  test  sia  collettivi  che  individuali,  integrati  da  un
colloquio con un componente della suddetta commissione. Su  richiesta
del selettore, o nel caso in cui i test siano risultati  positivi  ma
il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo e' ripetuto in sede
collegiale.  All'esito  delle  prove  la   commissione   si   esprime
sull'idoneita' del candidato. 
    4. I giudizi della commissione per l'accertamento delle  qualita'
attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal  concorso,
in caso di inidoneita' del candidato, che sara' disposta con  decreto
motivato del Capo della polizia - direttore generale  della  pubblica
sicurezza. 
    5. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per i suddetti  accertamenti  attitudinali,  sono
esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi
e documentati motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi  ultimi
candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente  fissata  dalla
commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo
svolgimento degli accertamenti stessi.