Art. 15 Prove d'esame 1. Le prove d'esame del concorso sono costituite da una prova scritta e da un colloquio. 2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato vertente su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale. 3. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi (6/10) nella prova scritta. 4. Il colloquio, oltre che sulle materie indicate nel comma 2 del presente articolo, ivi compresi gli elementi di diritto costituzionale, verte sulle seguenti materie: a) nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza; b) diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti; c) lingua inglese; d) informatica; 5. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese consiste in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un testo, nonche' in una conversazione. L'accertamento della conoscenza dell'informatica e' diretta a verificare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei. 6. La prova d'esame orale s'intende superata con una votazione di almeno sei decimi (6/10).