Art. 16 
 
 
                   Svolgimento della prova scritta 
 
 
    1. Durante  lo  svolgimento  della  prova  scritta,  i  candidati
possono consultare i codici, le leggi ed i decreti,  senza  note  ne'
richiami  dottrinali  o  giurisprudenziali,   nonche'   i   dizionari
linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del
relativo controllo il giorno precedente a quello fissato per la prova
scritta. 
    2.  Durante  la  prova  scritta  non  e'  permesso  ai  candidati
comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi  in  relazione
con altri, salvo che con gli  incaricati  della  vigilanza  o  con  i
componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito
usare telefoni cellulari, portare  apparati  radio  ricetrasmittenti,
calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico  o
telematico.  E'  vietato,  altresi',  portare  al  seguito  carta  da
scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere. 
    3. L'elaborato deve essere scritto, a pena di nullita', con penna
ad inchiostro indelebile di colore nero o blu  ed  esclusivamente  su
carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o  di  un
componente  della  commissione  esaminatrice  o   del   comitato   di
vigilanza. 
    4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di  cui  sopra
o, comunque, abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte  lo  svolgimento
dell'elaborato, e' escluso dal concorso. 
    5. Nel caso in cui risulti  che  uno  o  piu'  candidati  abbiano
copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i  candidati
coinvolti. 
    6. La commissione esaminatrice o, nei casi di  cui  all'art.  53,
comma 4, del decreto del Ministro dell'interno n. 129  del  2005,  il
comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui  al
presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti.  La  mancata
esclusione all'atto della prova non  preclude  che  l'esclusione  sia
disposta in sede di valutazione delle prove medesime.