Art. 17 
 
 
                    Svolgimento della prova orale 
 
 
    1. L'ammissione al colloquio e' comunicata al candidato,  assieme
all'indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno  venti
giorni prima della data fissata  per  lo  svolgimento  del  colloquio
stesso. 
    2. Il colloquio non s'intende superato se  il  candidato  non  ha
ottenuto la votazione di almeno sei decimi (6/10). 
    3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 
    4. Al termine di ogni seduta, la commissione  esaminatrice  forma
l'elenco dei  candidati  valutati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato. 
    5. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal  segretario  della
commissione, e' affisso, nel medesimo giorno,  all'esterno  dell'aula
in cui si svolge la prova. 
    6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per la suddetta  prova  orale,  sono  esclusi  di
diritto dal concorso.