Art. 17 Svolgimento della prova orale 1. L'ammissione al colloquio e' comunicata al candidato, assieme all'indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio stesso. 2. Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ha ottenuto la votazione di almeno sei decimi (6/10). 3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 4. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. 5. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova. 6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, sono esclusi di diritto dal concorso.