Art. 20 Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo degli ispettori 1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori e saranno avviati a frequentare il corso di formazione di cui all'art. 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017. 2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell'amministrazione dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare sono collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della citata legge n. 121 del 1981, e 28 della legge n. 668 del 1986. 3. Al termine del corso, l'assegnazione ai servizi d'istituto e' effettuata secondo le modalita' di cui all'art. 27-ter, commi 3 e 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica. n. 335 del 1982, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017. Ciascun vice ispettore e' assegnato ad un ufficio non avente sede nella regione di nascita ne' in quella di residenza alla data di adozione del presente bando, ne' in quelle limitrofe; a tali fini, la Regione Siciliana e' considerata limitrofa alla Regione Calabria e la Regione Sardegna e' considerata limitrofa alla Regione Lazio. 4. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera A, verranno assegnati come prima sede di servizio, una volta superati gli esami finali del predetto corso di formazione, ad uffici della Provincia autonoma di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta provincia autonoma.