Art. 20 
 
 
Corso  di  formazione  iniziale  per  l'immissione  nel  ruolo  degli
                              ispettori 
 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori del  concorso  sono  nominati
allievi vice ispettori e saranno avviati a frequentare  il  corso  di
formazione di cui all'art. 27-ter del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982,  n.  335,  nel  testo  vigente  il  giorno
precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo  n.
95 del 2017. 
    2.  I  vincitori  appartenenti  ai   ruoli   dell'amministrazione
dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o  militare
sono collocati in  aspettativa  per  la  durata  del  corso,  con  il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della  citata  legge
n. 121 del 1981, e 28 della legge n. 668 del 1986. 
    3. Al termine del corso, l'assegnazione ai servizi d'istituto  e'
effettuata secondo le modalita' di cui all'art. 27-ter, commi 3 e  6,
del citato decreto del Presidente della Repubblica. n. 335 del  1982,
nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo n. 95 del 2017.  Ciascun  vice  ispettore  e'
assegnato ad un ufficio non avente sede nella regione di nascita  ne'
in quella di residenza alla data di adozione del presente bando,  ne'
in quelle limitrofe; a tali fini, la Regione Siciliana e' considerata
limitrofa alla Regione Calabria e la Regione Sardegna e'  considerata
limitrofa alla Regione Lazio. 
    4. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al
precedente art. 2, comma 1, lettera A, verranno assegnati come  prima
sede di servizio, una volta superati gli esami  finali  del  predetto
corso di formazione, ad uffici della Provincia autonoma di Bolzano  o
che comunque abbiano competenza su detta provincia autonoma.