Art. 3 
 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
 
    1. I requisiti richiesti ai candidati, per la  partecipazione  al
concorso, sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
      d) non aver compiuto il ventottesimo anno di eta'. Quest'ultimo
limite e' elevato, fino a  un  massimo  di  tre  anni,  in  relazione
all'effettivo  servizio  militare  prestato   dai   concorrenti.   Si
prescinde dal  limite  d'eta'  per  il  personale  appartenente  alla
Polizia di Stato con almeno  tre  anni  di  anzianita'  di  effettivo
servizio alla data del presente bando. Per gli appartenenti ai  ruoli
dell'amministrazione civile dell'interno il  limite  d'eta',  per  la
partecipazione al concorso, e' di trentatre' anni; 
      e)  essere  in  possesso  dell'idoneita'  fisica,  psichica   e
attitudinale al servizio di polizia, cosi' come previsto dal  decreto
del  Ministro  dell'interno  n.  198  del  2003  e  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207.  Il  personale
della Polizia di Stato deve essere in possesso della  sola  idoneita'
attitudinale prevista per la qualifica per cui concorre. I  requisiti
di idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  si  considerano  in
possesso   dei   candidati   esclusivamente    qualora    sussistenti
integralmente   al   momento   dello   svolgimento   dei   rispettivi
accertamenti.  L'eventuale  acquisizione  di  tali  requisiti  in  un
momento successivo all'espletamento dei rispettivi  accertamenti  non
rileva ai fini dell'idoneita'; 
      f) essere in possesso  del  diploma  di  istruzione  secondaria
superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario. 
    2. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita'  psico-fisica,  espulsi  o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti,  dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego in una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare;  non  sono,  altresi',  ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per  delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali  per  delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi. 
    3. Non sono ammessi a partecipare al concorso, a norma  dell'art.
93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
i candidati appartenenti alla  Polizia  di  Stato  che  sono  sospesi
cautelarmente dal servizio. 
    4. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  utile  per
la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, comma  1,
ad eccezione del diploma di cui alla precedente lettera f)  che  puo'
essere conseguito entro la data  di  svolgimento  della  prima  prova
d'esame, o se sara' disposta, della prova preselettiva.  I  requisiti
di partecipazione devono essere mantenuti,  ad  eccezione  di  quello
relativo  al  limite  di  eta',  sino  al  termine  della   procedura
concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli  relativi
ai titoli indicati tra  i  requisiti  di  ammissibilita'  oggetto  di
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di  notorieta',
per i dichiaranti non  gia'  assoggettati  ai  controlli  a  campione
svolti  durante  l'espletamento  delle  procedure  concorsuali,  sono
effettuati entro la data  di  conclusione  del  prescritto  corso  di
formazione. I controlli sono svolti  dalle  competenti  articolazioni
dell'amministrazione  della  pubblica   sicurezza,   anche   mediante
richieste rivolte alle articolazioni centrali  e  territoriali  delle
altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto  delle
dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva e'
dichiarata, in conseguenza della mancata  veridicita'  del  contenuto
delle dichiarazioni emersa in occasione dei  controlli,  con  decreto
del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza,
ferma restando la responsabilita' penale. L'amministrazione  provvede
d'ufficio  ad  accertare  il  requisito  della  condotta   e   quello
dell'idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al  servizio   di
polizia, nonche' le cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di
pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate  dai
candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decade
dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo
favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera. 
    5.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti
prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del
Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.