Art. 3 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) possesso delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; d) non aver compiuto il ventottesimo anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde dal limite d'eta' per il personale appartenente alla Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del presente bando. Per gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno il limite d'eta', per la partecipazione al concorso, e' di trentatre' anni; e) essere in possesso dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, cosi' come previsto dal decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003 e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207. Il personale della Polizia di Stato deve essere in possesso della sola idoneita' attitudinale prevista per la qualifica per cui concorre. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione di tali requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneita'; f) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. 2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 3. Non sono ammessi a partecipare al concorso, a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio. 4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, comma 1, ad eccezione del diploma di cui alla precedente lettera f) che puo' essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova d'esame, o se sara' disposta, della prova preselettiva. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di eta', sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta', per i dichiaranti non gia' assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell'amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva e' dichiarata, in conseguenza della mancata veridicita' del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, ferma restando la responsabilita' penale. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera. 5. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.