Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori, nominata con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta da un prefetto, ed e' composta da due dirigenti della carriera dei funzionari di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente, nonche' da due docenti in materie giuridiche di scuola secondaria superiore. 2. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice puo' essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso. 3. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della carriera dei funzionari di polizia con qualifica non superiore a commissario capo in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 5. Con il decreto di cui al primo comma o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. 6. Per la prova relativa alla lingua straniera e all'informatica, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da un esperto nella lingua inglese e da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato del settore telematica. 7. La commissione esaminatrice potra' essere integrata, qualora i candidati che abbiano sostenuto la prova scritta superino le mille unita', di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, nominando un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione.