Art. 6 Fasi di svolgimento del concorso 1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi: a) prova preselettiva, qualora sia disposta come previsto dal successivo art. 7; b) accertamento dell'efficienza fisica; c) accertamenti psico-fisici; d) accertamento attitudinale; e) prova scritta; f) prova orale. 2. L'amministrazione potra' procedere, in relazione al numero dei candidati, agli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali sia dopo la prova scritta sia dopo la prova orale. 3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e 2 comporta l'esclusione dal concorso. 4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva». 5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, come prescritto dall'art. 259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 6. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, e all'accertamento dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.