Art. 6 
 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
 
    1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi: 
      a) prova preselettiva, qualora sia disposta come  previsto  dal
successivo art. 7; 
      b) accertamento dell'efficienza fisica; 
      c) accertamenti psico-fisici; 
      d) accertamento attitudinale; 
      e) prova scritta; 
      f) prova orale. 
    2. L'amministrazione potra' procedere, in relazione al numero dei
candidati, agli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici  ed
attitudinali sia dopo la prova scritta sia dopo la prova orale. 
    3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di  una  delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1  e  2  comporta
l'esclusione dal concorso. 
    4. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale
«con riserva». 
    5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si  svolgeranno  nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee  a  garantire  la  tutela
della salute dei candidati, al fine di prevenire  possibili  fenomeni
di diffusione del contagio da  COVID-19,  come  prescritto  dall'art.
259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
    6. Le candidate che si trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di
idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale,   e   all'accertamento
dell'efficienza  fisica,  sono  ammesse,  d'ufficio,   a   sostenerli
nell'ambito della prima sessione concorsuale  utile  successiva  alla
cessazione di tale stato di temporaneo impedimento,  anche,  per  una
sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento  di  rinvio
puo' essere revocato  su  istanza  di  parte  quando  tale  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della graduatoria.