Art. 10 Accertamenti psicofisici 1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 i concorrenti saranno sottoposti, a cura delle competenti commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita' psicofisica al servizio militare incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente in base alla normativa vigente per l'accesso all'Arma/Corpo prescelto. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' definita tenendo conto del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare» di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvate con il decreto ministeriale 4 giugno 2014, nonche' tenendo conto dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 rilevati secondo le prescrizioni fissate con la direttiva tecnica ed. 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, di cui in premessa, fatto salvo il rispetto di ulteriori disposizioni normative indicate nelle specifiche appendici. Tale requisito non sara' nuovamente accertato nei confronti dei candidati che siano militari in servizio all'atto degli accertamenti psicofisici, in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare (per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) detta idoneita' dovra' essere rilasciata dal dirigente del servizio sanitario dell'Ente di appartenenza o suo sostituto, secondo il modello rinvenibile tra gli allegati al bando). La relativa attestazione dovra' essere portata al seguito. La facolta' di proporre istanza di riconvocazione non e' prevista per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) in quanto gli accertamenti psicofisici avranno luogo contestualmente alle prove di efficienza fisica. Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui al precedente art. 6, comma 7, dovranno essere proposte all'atto della convocazione alle prove di efficienza fisica. 2. Le modalita' di espletamento degli accertamenti psicofisici, la documentazione da portare al seguito - in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge - all'atto della presentazione ai rispettivi Enti di selezione e gli accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente indicati nelle appendici al bando, nelle quali sono altresi' indicati i requisiti fisici di cui i candidati devono essere riconosciuti in possesso ai fini del conseguimento dell'idoneita', nonche' i profili sanitari minimi. A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati, entro il giorno antecedente a quello di presentazione, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. Sara' cura del concorrente produrre anche l'attestazione - in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge - della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita da parte della commissione competente per gli accertamenti psicofisici, saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultera' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra' detti concorrenti ai previsti accertamenti psicofisici, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Tale termine non potra' superare: a) Esercito: i venti giorni successivi il termine degli accertamenti psicofisici; b) Marina: la data di inizio delle prove di efficienza fisica; c) Aeronautica: i cinque giorni antecedenti l'inizio della fase delle prove di efficienza fisica; d) Arma dei carabinieri: la data di formazione della graduatoria di ammissione al tirocinio. I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell'inizio degli accertamenti psicofisici saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 4. Le concorrenti che si troveranno in stato di gravidanza, e non possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai sensi dell'art. 640, comma 1-bis e ter del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 19. Dette concorrenti saranno comunque ammesse, con riserva, a sostenere le successive prove orali e all'eventuale prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica, oltre ad altre prove eventualmente indicate nelle appendici al bando. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del presente comma sono immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali, fatte salve le ipotesi di ammissione con riserva di cui alle appendici al bando. 6. Per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e c) e salvi i casi in cui non sia diversamente disposto nelle appendici al bando, i concorrenti giudicati inidonei potranno produrre, improrogabilmente seduta stante, specifica istanza di ulteriori accertamenti psicofisici (i concorrenti minorenni potranno esercitare tale facolta' improrogabilmente entro il giorno successivo a quello della comunicazione del motivo di inidoneita' facendo pervenire la predetta istanza, firmata dall'interessato e vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita l'esclusiva potesta' o, in mancanza, dal tutore, tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di cui al precedente art. 5, comma 3, lettera a) e, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), al seguente indirizzo commisanappel@aeronautica.difesa.it. Tale istanza dovra' essere integrata mediante l'invio (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC)) ai predetti indirizzi, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici, di copia in formato PDF o JPEG, di un valido documento di identita' del candidato (qualora minorenne, di entrambi i genitori o del genitore che esercita l'esclusiva potesta' o, in mancanza, del tutore) rilasciato da un'amministrazione pubblica e di copia in formato PDF o JPEG di idonea documentazione specialistica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati. 7. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera' apposita comunicazione mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione) o telegramma. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il concorrente ricevera' comunicazione, con le medesime modalita', che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti psicofisici deve intendersi confermato. 8. Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti che hanno presentato istanza di ulteriori accertamenti psicofisici - in caso di accoglimento di tale istanza - sara' espresso dalla commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici a seguito di valutazione della documentazione prodotta a corredo dell'istanza, ovvero, solo se lo riterra' necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti. 9. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione e' definitivo. Pertanto, per i concorrenti giudicati idonei la commissione provvedera' a definire il profilo sanitario e, ove previsto, ad attribuire il relativo punteggio. I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonche' quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.