Art. 10 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
    1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente  art.  1,
comma 1 i concorrenti saranno sottoposti,  a  cura  delle  competenti
commissioni, ad accertamenti volti al  riconoscimento  dell'idoneita'
psicofisica al servizio militare incondizionato  quale  Ufficiale  in
servizio permanente in base  alla  normativa  vigente  per  l'accesso
all'Arma/Corpo prescelto.  L'idoneita'  psicofisica  dei  concorrenti
sara' definita tenendo conto del vigente «Elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio  militare»
di cui all'art. 582 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
marzo   2010,   n.   90,   delle   direttive   tecniche   riguardanti
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non
idoneita' al servizio militare e criteri  per  delineare  il  profilo
sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio   militare,
approvate con il decreto ministeriale 4 giugno 2014, nonche'  tenendo
conto dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla
forza muscolare e  alla  massa  metabolicamente  attiva,  nei  limiti
previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c)  del
decreto del Presidente della Repubblica  17  dicembre  2015,  n.  207
rilevati secondo le prescrizioni fissate con la direttiva tecnica ed.
2016 dell'Ispettorato generale della  sanita'  militare,  di  cui  in
premessa, fatto salvo il rispetto di ulteriori disposizioni normative
indicate  nelle  specifiche  appendici.  Tale  requisito  non   sara'
nuovamente accertato nei confronti dei candidati che  siano  militari
in servizio all'atto  degli  accertamenti  psicofisici,  in  possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare (per  il  concorso
di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera  a)  detta  idoneita'
dovra'  essere  rilasciata  dal  dirigente  del  servizio   sanitario
dell'Ente  di  appartenenza  o  suo  sostituto,  secondo  il  modello
rinvenibile tra gli allegati  al  bando).  La  relativa  attestazione
dovra' essere portata al seguito. La facolta' di proporre istanza  di
riconvocazione non e' prevista per il concorso di cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera a) in quanto  gli  accertamenti  psicofisici
avranno  luogo  contestualmente  alle  prove  di  efficienza  fisica.
Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione,  nei  casi  e  con  le
modalita' di cui al precedente  art.  6,  comma  7,  dovranno  essere
proposte all'atto della convocazione alle prove di efficienza fisica. 
    2. Le modalita' di espletamento degli  accertamenti  psicofisici,
la documentazione da portare al seguito - in  originale  o  in  copia
resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge  -  all'atto
della  presentazione  ai  rispettivi  Enti   di   selezione   e   gli
accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente
indicati nelle appendici al bando, nelle quali sono altresi' indicati
i requisiti fisici di cui i candidati devono essere  riconosciuti  in
possesso ai fini del conseguimento dell'idoneita', nonche' i  profili
sanitari minimi. A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali  e
di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati, entro
il giorno antecedente a quello  di  presentazione,  presso  strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il
Servizio sanitario nazionale. Sara'  cura  del  concorrente  produrre
anche l'attestazione - in originale o in copia resa conforme  secondo
le modalita'  stabilite  dalla  legge  -  della  struttura  sanitaria
medesima comprovante detto accreditamento. 
    3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita da  parte
della  commissione  competente  per  gli  accertamenti   psicofisici,
saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute  di  recente
insorgenza e di presumibile breve durata,  per  le  quali  risultera'
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti,  la
commissione  non  esprimera'  giudizio,  ne'  definira'  il   profilo
sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra'  detti
concorrenti ai  previsti  accertamenti  psicofisici,  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. 
    Tale termine non potra' superare: 
      a)  Esercito:  i  venti  giorni  successivi  il  termine  degli
accertamenti psicofisici; 
      b) Marina: la data di inizio delle prove di efficienza fisica; 
      c) Aeronautica: i cinque giorni antecedenti l'inizio della fase
delle prove di efficienza fisica; 
      d)  Arma  dei  carabinieri:  la  data   di   formazione   della
graduatoria di ammissione al tirocinio. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno  assenti  al  momento  dell'inizio  degli   accertamenti
psicofisici saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli  eventi  di
cui al precedente art. 1, comma 7.  Non  saranno  previste  ulteriori
riconvocazioni. 
    4. Le concorrenti che si troveranno in stato di gravidanza, e non
possono essere sottoposte agli accertamenti  fisio-psico-attitudinali
ai sensi dell'art. 640, comma 1-bis e ter del decreto legislativo  n.
66 del 15 marzo 2010, sono ammesse d'ufficio, anche  in  deroga,  per
una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della graduatoria di merito  di  cui  al
successivo art. 19. Dette concorrenti saranno comunque  ammesse,  con
riserva, a sostenere le successive prove orali e all'eventuale  prova
scritta di selezione culturale in biologia, chimica e  fisica,  oltre
ad altre prove eventualmente indicate nelle appendici  al  bando.  Le
vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi  del  presente  comma  sono
immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini
giuridici, dei vincitori del concorso per  il  quale  originariamente
hanno  presentato  domanda.  Gli  effetti  economici   della   nomina
decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 
    5.  I  concorrenti  giudicati  inidonei  non  saranno  ammessi  a
sostenere le ulteriori prove concorsuali, fatte salve le  ipotesi  di
ammissione con riserva di cui alle appendici al bando. 
    6. Per i soli concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettere a) e c) e salvi i casi in cui non sia  diversamente  disposto
nelle appendici al bando, i concorrenti giudicati  inidonei  potranno
produrre,  improrogabilmente  seduta  stante,  specifica  istanza  di
ulteriori accertamenti psicofisici (i concorrenti minorenni  potranno
esercitare tale facolta' improrogabilmente entro il giorno successivo
a quello  della  comunicazione  del  motivo  di  inidoneita'  facendo
pervenire la predetta istanza, firmata dall'interessato e vistata  da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita l'esclusiva  potesta'
o, in mancanza, dal tutore, tramite messaggio  di  posta  elettronica
(PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di  cui  al
precedente art. 5, comma 3, lettera a) e, per il concorso di  cui  al
precedente art.  1,  comma  1,  lettera  c),  al  seguente  indirizzo
commisanappel@aeronautica.difesa.it.  Tale  istanza   dovra'   essere
integrata mediante l'invio (tramite messaggio  di  posta  elettronica
(PE) o posta elettronica certificata (PEC))  ai  predetti  indirizzi,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla  data  degli
accertamenti psicofisici, di copia in  formato  PDF  o  JPEG,  di  un
valido documento di identita' del candidato  (qualora  minorenne,  di
entrambi i genitori o del genitore che esercita l'esclusiva  potesta'
o, in mancanza, del tutore) rilasciato da un'amministrazione pubblica
e  di  copia  in  formato  PDF  o  JPEG  di   idonea   documentazione
specialistica  rilasciata  da  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario  nazionale,
relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'.
Non saranno prese in  considerazione  istanze  prive  della  prevista
documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati. 
    7. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera'
apposita comunicazione mediante  avviso  inserito  nell'area  privata
della  sezione  comunicazioni  del  portale   ovvero,   per   ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione)  o  telegramma.  In  caso  di  mancato   accoglimento
dell'istanza, invece, il concorrente ricevera' comunicazione, con  le
medesime modalita', che  il  giudizio  di  inidoneita'  riportato  al
termine degli accertamenti psicofisici deve intendersi confermato. 
    8. Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti  che
hanno presentato istanza di ulteriori accertamenti psicofisici  -  in
caso  di  accoglimento  di  tale  istanza  -  sara'  espresso   dalla
commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici a  seguito  di
valutazione della documentazione  prodotta  a  corredo  dell'istanza,
ovvero, solo se  lo  riterra'  necessario,  a  seguito  di  ulteriori
accertamenti psicofisici disposti. 
    9. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione e' definitivo.
Pertanto,  per  i  concorrenti  giudicati   idonei   la   commissione
provvedera' a definire il  profilo  sanitario  e,  ove  previsto,  ad
attribuire il relativo punteggio. I concorrenti  dichiarati  inidonei
anche  a  seguito  della  valutazione  sanitaria  o  degli  ulteriori
accertamenti  psicofisici  disposti,   nonche'   quelli   che   hanno
rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.