Art. 11 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1,  comma
1, lettere a), b) e d) saranno sottoposti, a  cura  delle  competenti
commissioni, alle prove di efficienza fisica. 
    2. Le prove di efficienza fisica  si  svolgeranno  a  cura  delle
competenti  commissioni  e  potranno  prevedere   l'espletamento   di
esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato superamento degli
esercizi facoltativi non determinera' l'esclusione dal concorso. 
    3. I  concorrenti  regolarmente  convocati  dovranno  presentarsi
muniti della seguente documentazione in originale  o  in  copia  resa
conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge: 
      a) certificato di idoneita' ad  attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera (e anche per il nuoto per il solo concorso  di
cui al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettera  b)),  in  corso  di
validita',  rilasciato  da  medici  appartenenti   alla   Federazione
medico-sportiva italiana ovvero da  specialisti  che  operano  presso
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
sanitario nazionale in qualita' di medici specializzati  in  medicina
dello sport. Il documento dovra'  avere  una  data  di  rilascio  non
antecedente al 1° novembre 2020 e dovra' essere  valido  fino  al  31
ottobre 2021; 
      b)  se  concorrente  di  sesso  femminile,  referto  attestante
l'esito di test di gravidanza mediante  analisi  su  sangue  o  urine
effettuato  entro  i  cinque  giorni   antecedenti   alla   data   di
presentazione (la data di  presentazione  non  e'  da  calcolare  nel
computo dei cinque giorni) per  lo  svolgimento  in  piena  sicurezza
delle prove di efficienza fisica. Per le concorrenti che  si  trovano
in stato di gravidanza si fara' riferimento al  precedente  art.  10,
comma 4. 
    La mancata presentazione o validita'  dei  documenti  di  cui  al
presente  comma  non  consentira'  l'ammissione  dei  concorrenti   a
sostenere le prove di efficienza fisica e  determinera'  l'esclusione
dal concorso. 
    4.  I  concorrenti  che  lamentano  postumi  di  infortuni  o  di
indisposizioni  precedentemente  verificatisi  potranno  portare   al
seguito  ed  esibire,   prima   dell'inizio   delle   prove,   idonea
certificazione medica che sara' valutata  dalla  commissione  per  le
prove  di  efficienza  fisica.  Questa,  sentito  l'ufficiale  medico
presente [per il concorso di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a),  il  dirigente  del  Servizio  sanitario  del  Centro  di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito o il suo sostituto],
adottera' le conseguenti determinazioni,  eventualmente  autorizzando
l'effettuazione delle prove in altra data. 
    5. Allo stesso modo, i concorrenti che  prima  dell'inizio  delle
prove   accusano   una   indisposizione,   dovranno    immediatamente
comunicarlo alla competente commissione la quale, con le modalita' di
cui al precedente comma 4, adottera' le conseguenti determinazioni. 
    Non saranno prese in considerazione richieste di  differimento  o
di ripetizione delle prove di efficienza fisica  che  perverranno  da
parte di concorrenti che le avranno portate  comunque  a  compimento,
anche se con esito negativo. 
    6. I concorrenti che, nei casi di cui ai precedenti commi 4 e  5,
otterranno  dalla  commissione   l'autorizzazione   al   differimento
dell'effettuazione di tutte o di  parte  delle  prove  di  efficienza
fisica, saranno convocati, mediante avviso inserito nell'area privata
della  sezione  comunicazioni  del  portale   ovvero,   per   ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione) o  con  lettera  raccomandata  o  telegramma  o,  ove
possibile, mediante consegna diretta agli interessati, per  sostenere
tali prove in altra data. Per il concorso di cui al  precedente  art.
1, comma 1, lettera d) la riconvocazione  avverra'  esclusivamente  a
mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di  partecipazione.
La data di riconvocazione dovra', in ogni caso, essere compatibile: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a), con quella indicata  al  precedente  art.  10,  comma  3,
lettera a); 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b), con la data di  prevista  conclusione  dello  svolgimento
delle prove orali di tutte le sessioni d'esame; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera  d),  con  il  calendario  di  svolgimento  delle  prove   di
efficienza fisica. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di efficienza
fisica, ovvero che saranno impossibilitati a  sostenere  le  prove  a
causa   di   indisposizione   o   infortunio,   saranno   considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali  che  siano  le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 
    7. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  trovano
applicazione per il concorso di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettera c), per il quale si rimanda al  successivo  art.  15  e  alle
disposizioni specifiche contenute nella relativa appendice. 
    8. L'esito delle prove di efficienza fisica e' definitivo e sara'
comunicato seduta stante agli interessati.