Art. 18 
 
                              Tirocinio 
 
    1. La convocazione al tirocinio avverra' con le modalita' di  cui
al  precedente  art.  6,  commi  8  e  9.  Durante  il  tirocinio   i
frequentatori saranno sottoposti a prove e  accertamenti  nelle  aree
indicate nelle appendici al bando, in  cui  sono  anche  riportati  i
relativi punteggi attribuibili. 
    2. Il tirocinio avra' una durata di circa trenta  giorni,  per  i
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), e  di
circa ventuno giorni per il concorso di cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera b), durante i quali tutti  i  frequentatori  saranno
ulteriormente selezionati sulla base  del  rendimento  fornito  nelle
attivita' militari, scolastiche e attitudinali/comportamentali. 
    3. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
a) e d), i concorrenti di sesso femminile ammessi  al  tirocinio,  ai
fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi,
saranno sottoposti al  test  di  gravidanza  mediante  analisi  sulle
urine. Se  ammessi  alla  frequenza  del  corso,  saranno  nuovamente
sottoposti a detto test. In caso  di  positivita',  saranno  rinviati
d'ufficio  e  ammessi  al  corso  successivo,  subordinatamente  alla
verifica del mantenimento dei requisiti necessari  per  l'ammissione,
di cui al precedente art. 2. 
    4. Se all'atto della presentazione  al  tirocinio  o  durante  il
tirocinio  stesso,  per  taluni  concorrenti  insorgano  dubbi  sulla
persistenza della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta,
sara'   facolta'    dell'accademia    inviare    detti    concorrenti
all'osservazione delle competenti commissioni  per  gli  accertamenti
psicofisici, nominate nell'ambito dei concorsi di cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettere a), b) e d), per un supplemento di  indagini
e  conseguente  espressione  di   parere   medico-legale   circa   la
persistenza dell'idoneita' medesima. 
    5. I concorrenti per i concorsi di  cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettere  a),  b)  e  d),  convocati  per  la  frequenza  del
tirocinio, dovranno consegnare: 
      a) fotografia recente, formato tessera (cm 4 x 5), con  scritto
in basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e  data
di  nascita.  Nessuna  autenticazione  deve  essere   apposta   sulla
fotografia; 
      b) certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria  fascia  d'eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
      c) in caso  di  assenza  della  relativa  vaccinazione,  dovra'
essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G)
per morbillo, rosolia, parotite e varicella. 
    6. Tutti i concorrenti dovranno inoltre sottoscrivere,  ai  sensi
delle disposizioni del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  apposita  dichiarazione  sostitutiva   che
confermi, integri o modifichi  quanto  dichiarato  nella  domanda  di
partecipazione al concorso circa la propria posizione giudiziaria. 
    7.  I  concorrenti  ammessi  al  tirocinio  dovranno   contrarre,
all'atto della presentazione in Accademia, una  ferma  volontaria  di
durata pari a  quella  del  tirocinio  stesso,  dalla  quale  saranno
prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o ne  saranno
esclusi - per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di forza  maggiore
- o non saranno comunque ammessi ai corsi. I  concorrenti  compiranno
il tirocinio: 
      a) in qualita' di militari di truppa, se provenienti dalla vita
civile; 
      b) con il grado rivestito,  previo  richiamo  in  servizio,  se
ufficiali o sottufficiali di complemento congedati; 
      c) con il grado rivestito, se militari in servizio. 
    8. I militari in servizio, durante il tirocinio, continueranno  a
percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti. Essi  non
dovranno contrarre la ferma di cui al precedente  comma.  Qualora  la
data del congedo venga a cadere nel periodo  del  tirocinio,  saranno
chiamati a contrarre una ferma per la durata  residua  del  tirocinio
stesso. 
    9. I concorrenti di cui al precedente comma 7, lettera b): 
      a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a) e d), saranno richiamati in servizio con  il  grado  rivestito,  a
decorrere dalla data di presentazione in accademia per  la  frequenza
del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di  ammissione  ai
corsi in qualita' di allievi; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b), saranno richiamati in servizio con il grado rivestito,  a
decorrere dalla data di inizio della frequenza del tirocinio  e  fino
al termine dello stesso. 
    Essi saranno  ricollocati  in  congedo  se  interromperanno,  per
rinuncia, la frequenza del tirocinio  o  non  lo  supereranno  o  non
saranno comunque ammessi ai corsi. 
    10. I concorrenti che, all'atto della presentazione in  accademia
per  la  frequenza  del  tirocinio,  sono  gia'  alle  armi   saranno
collocati,  per  la  durata  del  tirocinio  e   sino   all'eventuale
ammissione ai corsi, nella posizione di comandati o aggregati  presso
l'accademia stessa e saranno rinviati agli  Enti  di  provenienza  se
interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio  o  non  lo
supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi  ovvero,  per  il
solo concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), al termine  del
tirocinio. 
    11. I militari alle armi il cui collocamento in congedo  viene  a
cadere durante la frequenza del tirocinio saranno: 
      a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a) e d),  trattenuti  in  servizio,  con  il  grado  rivestito,  sino
all'ammissione in accademia, ovvero  sino  alla  data  di  rinvio,  a
qualunque titolo, dall'istituto; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b), trattenuti in servizio, con il grado  rivestito,  per  la
sola durata del tirocinio. 
    12. Durante il tirocinio i concorrenti  dovranno  attenersi  alle
norme disciplinari di vita interna  dell'istituto  previste  per  gli
Allievi dell'accademia, saranno forniti di vitto e alloggio e  sara',
inoltre, dato loro in uso un corredo ridotto da restituire in caso di
mancata ammissione ai corsi regolari per i concorsi di  cui  all'art.
1, comma 1, lettere a) e  d)  e  al  termine  del  tirocinio  per  il
concorso  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  b).  Non   sara'
consentita, in nessun caso, la partecipazione  contestuale  ad  altri
concorsi. 
    13. Saranno esclusi dal  concorso  e  rinviati  dall'Accademia  i
frequentatori che: 
      a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; 
      b) matureranno  assenze  prolungate,  anche  non  continuative,
complessivamente superiori alla  meta'  della  durata  del  tirocinio
stesso. Saranno  considerate  assenze,  senza  eccezione  alcuna,  le
giornate in cui il candidato - anche se presente in istituto - non ha
preso parte a tutte le attivita' programmate. Per i concorsi  di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), i candidati convocati
in data successiva  all'inizio  del  tirocinio  ai  sensi  di  quanto
disposto nelle  appendici  al  bando  dovranno,  comunque,  risultare
presenti per la meta' della durata dell'intero tirocinio; 
      c) non risulteranno piu'  in  possesso  del  profilo  sanitario
previsto per l'idoneita' psicofisica necessaria per la partecipazione
al concorso; 
      d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti
a consentire alla  preposta  commissione  di  formulare  il  giudizio
finale; 
      e) risulteranno  destinatari  della  sanzione  disciplinare  di
corpo della consegna di rigore. Vista la particolare e ridotta durata
del tirocinio, la procedura relativa alla sanzione  di  corpo  dovra'
derogare alle tempistiche vigenti in materia disposte dalla Direzione
generale per il personale militare,  affinche'  la  procedura  stessa
possa essere  definita  in  tempi  compatibili  con  il  termine  del
tirocinio. 
    14. I frequentatori nei cui confronti sara' espresso il  giudizio
di  inidoneita',  da  considerare  definitivo,  saranno  esclusi  dal
concorso. 
    15.  Le  comunicazioni  in  merito  al  rinvio  dal  tirocinio  e
all'esclusione dal concorso, di cui ai  precedenti  commi  13  e  14,
avverranno a cura dell'accademia.