Art. 19 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. Le graduatorie di merito dei concorsi  di  cui  al  precedente
art.  1,  comma  1  saranno  formate  dalle  competenti   commissioni
esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle  appendici  al  bando.
Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b),
la preposta commissione provvedera', ove  previsto,  all'assegnazione
alle Armi o Corpi, in applicazione dei criteri di cui alle  appendici
al bando. Le graduatorie di  merito  saranno  approvate  con  decreti
dirigenziali. 
    2. Nei predetti decreti si terra' conto delle  riserve  di  posti
previste nelle  appendici  al  bando  e,  a  parita'  di  merito,  si
applicheranno le disposizioni concernenti i titoli di preferenza,  di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
66, e all'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69
(convertito con la legge 9 agosto  2013,  n.  98),  dichiarati  nella
domanda di partecipazione. 
    3.   Saranno   dichiarati   vincitori,   sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui  al  precedente  art.  1,
comma  4,  i  concorrenti  che  si  collocheranno   utilmente   nelle
graduatorie di merito. 
    4. I  decreti  dirigenziali  di  approvazione  delle  graduatorie
saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale del Ministero della  difesa
e di tale pubblicazione sara' dato avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. Inoltre, tali decreti dirigenziali saranno
pubblicati nel portale e nel sito www.difesa.it