Art. 6 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
    1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  a)
prevedra'  l'espletamento  delle  seguenti   fasi,   in   ordine   di
elencazione: 
      a) prova scritta di preselezione; 
      b) prova scritta di selezione culturale; 
      c) prova di conoscenza della lingua inglese; 
      d) prove di efficienza fisica; 
      e) accertamenti attitudinali; 
      f) accertamenti psicofisici; 
      g) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica  e
fisica (per i soli  concorrenti  aspiranti  ai  posti  per  il  Corpo
sanitario); 
      h) prova orale di matematica; 
      i) tirocinio. 
    2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  b)
prevedra'  l'espletamento  delle  seguenti   fasi,   in   ordine   di
elencazione: 
      a) prova scritta di selezione culturale e prova  di  conoscenza
della lingua inglese; 
      b) accertamenti psicofisici; 
      c) accertamenti attitudinali; 
      d) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica  e
fisica (per i soli  concorrenti  aspiranti  ai  posti  per  il  Corpo
sanitario militare marittimo); 
      e) prove di efficienza fisica; 
      f) prova orale di matematica, educazione civica e storia (per i
concorrenti aspiranti ai posti per i Corpi vari); 
      g) prova orale di biologia, educazione civica e storia  (per  i
concorrenti aspiranti  ai  posti  per  il  Corpo  sanitario  militare
marittimo); 
      h) tirocinio. 
    3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  c)
prevedra'  l'espletamento  delle  seguenti   fasi,   in   ordine   di
elencazione: 
      a) prova scritta di selezione culturale e prova  di  conoscenza
della lingua inglese; 
      b) accertamenti psicofisici; 
      c) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica  e
fisica (per i soli  concorrenti  aspiranti  ai  posti  per  il  Corpo
sanitario); 
      d) prove di efficienza fisica; 
      e) accertamenti attitudinali e comportamentali; 
      f) componimento breve in lingua italiana; 
      g) prova orale di matematica; 
      h) prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera. 
    4. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  d)
prevedra'  l'espletamento  delle  seguenti   fasi,   in   ordine   di
elencazione: 
      a) prova scritta di preselezione; 
      b)  prova  scritta  di   conoscenza   della   lingua   italiana
(eventualmente somministrata in lingua tedesca per i  concorrenti  in
possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui al precedente art.  1,
comma 2, lettera d); 
      c) prova di conoscenza della lingua inglese; 
      d) prove di efficienza fisica; 
      e) accertamenti psicofisici; 
      f) accertamenti attitudinali; 
      g) prova orale su materie indicate nell'appendice al bando; 
      h) tirocinio. 
    5. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  delle  prove
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  quelle
indicate nelle appendici al bando. 
    6. Saranno ammessi  a  sostenere  le  prove  e  gli  accertamenti
successivi, secondo le sequenze sopra riportate, i  soli  concorrenti
giudicati idonei  alla  prova  precedente,  eccezion  fatta  per  gli
eventuali limiti numerici,  gli  specifici  casi  di  ammissione  con
riserva nonche' gli altri casi disciplinati nelle appendici al bando.
Saranno  esclusi  dal  prosieguo  del  concorso   i   candidati   che
rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di concorso. 
    7.  I   concorrenti   che,   regolarmente   convocati,   non   si
presenteranno nel giorno  e  nell'ora  stabiliti  per  l'espletamento
delle suddette fasi concorsuali, saranno considerati  rinunciatari  e
quindi esclusi dal concorso di interesse, quali che siano le  ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al  precedente  art.  1,  comma  7  e
all'art. 259, comma 4, decreto-legge  n.  34/2020.  Saranno  altresi'
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso di  interesse,
i concorrenti che prima dell'inizio ovvero nel  corso  di  una  delle
prove concorsuali rinunceranno, senza possibilita'  di  revoca  della
rinuncia,  alla  prosecuzione  dell'iter  concorsuale.  Non   saranno
previste riconvocazioni, tranne che per concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti con il presente  bando  o
del concorso per l'ammissione all'Accademia della Guardia di  finanza
ai quali  i  concorrenti  hanno  chiesto  di  partecipare  e  per  la
contestuale  convocazione  alle  prove  dell'esame  di  Stato,   alle
simulazioni delle prove scritte dell'esame di  Stato  stesso  e  alle
prove INVALSI  (entrambe  annualmente  calendarizzate  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca). In  tali  ipotesi
gli  interessati  dovranno  far   pervenire   un'istanza   di   nuova
convocazione,  utilizzando  l'apposito   modulo   rinvenibile   negli
allegati al bando, entro le ore  13,00  del  giorno  feriale  (sabato
escluso) antecedente  a  quello  di  prevista  presentazione  con  in
allegato copie in formato PDF o  JPEG,  di  un  valido  documento  di
identita'  rilasciato  da   un'amministrazione   pubblica   e   della
documentazione probatoria. In particolare,  in  caso  di  contestuale
svolgimento delle prove dell'esame di Stato, delle simulazioni  dello
stesso  e   delle   prove   INVALSI,   dovranno   allegare   apposita
documentazione rilasciata dall'amministrazione scolastica dalla quale
risulti la convocazione per una prova del predetto esame di Stato. La
riconvocazione, la cui data non sara' piu' modificabile e che  potra'
essere disposta solo compatibilmente con il  periodo  di  svolgimento
delle prove stesse e nel rispetto delle  specifiche  disposizioni  di
cui agli  articoli  successivi,  avverra'  mediante  avviso  inserito
nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per
ragioni organizzative, con  messaggio  di  posta  elettronica,  posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata  o  telegramma.  Per  il
solo concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera  d)  la
riconvocazione avverra' esclusivamente a mezzo  e-mail  all'indirizzo
indicato  nella  domanda  di  partecipazione.  Non  si  procedera'  a
riconvocazione alla prova di conoscenza della lingua italiana e  alla
prova di conoscenza della lingua inglese - se svolte in data unica  -
e, per i soli concorrenti per i posti  per  i  Corpi  sanitari,  alla
prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica  e  fisica.
Le istanze dovranno essere inviate, per  quanto  di  interesse,  agli
indirizzi di posta elettronica di cui al precedente art. 5, comma 3. 
    8. I calendari di svolgimento delle prove  concorsuali,  ove  non
indicati nel bando o  nelle  relative  appendici,  nonche'  eventuali
modifiche delle date e delle sedi di svolgimento delle  prove  stesse
saranno resi noti mediante avviso - che avra' valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti  i  concorrenti  -  inserito  nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per  ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.  Tale  avviso
potra' essere reso disponibile anche nel sito www.difesa.it  Mediante
avviso inserito nell'area privata  della  sezione  comunicazioni  del
portale  ovvero  con  le  altre  modalita'  sopra  indicate,  saranno
altresi' resi noti gli esiti delle prove scritte e orali. Sara' anche
possibile chiedere informazioni al riguardo al Ministero della difesa
- Direzione generale per il personale militare  -  sezione  relazioni
con il pubblico, viale  dell'Esercito  n.  186  -  00143  Roma;  tel.
06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it). 
    9. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d) tali  pubblicazioni  avverranno  esclusivamente  nel  sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e  per
tutti i concorrenti. Tali pubblicazioni potranno  essere  disponibili
anche nel sito  www.difesa.it  Con  le  medesime  modalita'  saranno,
altresi', resi noti gli esiti delle prove scritte e orali.  Per  tale
concorso sara'  anche  possibile  chiedere  informazioni  al  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - V reparto  -  ufficio  relazioni
con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 
    10. I candidati rinviati a domanda  dalle  procedure  concorsuali
per l'ammissione alla prima classe dei corsi normali delle  Accademie
militari per l'anno accademico  2020-2021  ai  sensi  dell'art.  259,
comma 4 del decreto-legge n. 34 del  19  maggio  2020,  citato  nelle
premesse, sosterranno le prove non ancora  svolte  nell'ambito  delle
procedure del presente bando. Altresi',  le  risultanze  di  prove  e
accertamenti  precedentemente  svolti  saranno  valutate  secondo  le
disposizioni e i criteri del presente bando e  secondo  le  modalita'
che saranno indicate per ciascun concorso con apposita determinazione
dirigenziale. 
    11. A mente dell'art. 580, comma 3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  i  concorrenti  -  compresi
quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui
all'art. 580,  comma  2  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 -  dovranno  essere  sottoposti  agli
accertamenti e alle prove previste in  data  compatibile  con  quella
della formazione delle graduatorie generali di  merito,  fatte  salve
ulteriori specifiche disposizioni di cui alle appendici al bando. 
    12. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti  commi  i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di  carta  d'identita'  o  di
altro documento di riconoscimento, in corso di  validita',  provvisto
di fotografia, rilasciato da un'amministrazione pubblica. 
    13. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle  prove  previste
per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1  saranno  a
carico  dei  concorrenti,  rimanendo  escluso  qualsiasi   intervento
dell'amministrazione della Difesa per i  candidati  che  risulteranno
sprovvisti di mezzi per i viaggi. 
    14. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi alle  prove  e
accertamenti indossando l'uniforme e potranno  fruire  della  licenza
straordinaria per esami militari sino a un massimo di trenta  giorni,
nei quali dovranno essere computati i  giorni  di  svolgimento  delle
prove e degli accertamenti previsti nel  presente  articolo,  nonche'
quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si  svolgeranno
dette prove e accertamenti e per il rientro nella sede  di  servizio.
In particolare, i rimanenti  giorni  della  licenza  potranno  essere
concessi nell'intera misura per la  preparazione  della  prova  orale
oppure frazionati in due periodi, di cui uno per la preparazione alle
prove scritte e uno per la preparazione alla prova orale. 
    15. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento  o
perdita di oggetti personali che i  concorrenti  lascino  incustoditi
nel corso delle  prove  e  degli  accertamenti  di  cui  al  presente
articolo.