Art. 9 Prova scritta di selezione culturale 1. La prova scritta di selezione culturale, consistente nella somministrazione di un questionario con test a risposta multipla, sara' prevista per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c). 2. I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, senza attendere alcuna convocazione, dovranno presentarsi per sostenere detta prova nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel calendario di cui al precedente art. 6, comma 8, muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile nero e potendo esibire, all'occorrenza, la ricevuta di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalita' di cui al precedente art. 4 del presente decreto, ovvero copia della stessa. I concorrenti frequentatori delle scuole militari dovranno presentarsi nelle date e con le modalita' che saranno indicate dagli Enti incaricati dalla Direzione generale per il personale militare al Comando della scuola di appartenenza, che dovra' partecipare ai rispettivi allievi le comunicazioni di presentazione alla prova. 3. La prova si considerera' superata dai concorrenti che conseguiranno la votazione minima di 18/30. Il punteggio riportato sara' utile ai fini della formazione delle graduatorie finali e, con le modalita' indicate nelle relative appendici al bando, sara' anche utile ai fini dell'individuazione dei concorrenti da ammettere alle fasi successive.