Art. 9 
 
                Prova scritta di selezione culturale 
 
    1. La prova scritta di  selezione  culturale,  consistente  nella
somministrazione di un questionario con  test  a  risposta  multipla,
sara' prevista per i concorsi di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettere a), b) e c). 
    2. I  concorrenti  che  non  avranno  ricevuto  comunicazione  di
esclusione  dal  concorso,  senza  attendere   alcuna   convocazione,
dovranno presentarsi per sostenere detta prova nella sede, nel giorno
e nell'ora indicati nel calendario di cui al precedente art. 6, comma
8, muniti di penna a sfera a inchiostro  indelebile  nero  e  potendo
esibire, all'occorrenza, la ricevuta di avvenuta  acquisizione  della
domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalita'  di  cui
al precedente art. 4 del presente decreto, ovvero copia della stessa.
I  concorrenti   frequentatori   delle   scuole   militari   dovranno
presentarsi nelle date e con le modalita' che saranno indicate  dagli
Enti incaricati dalla Direzione generale per il personale militare al
Comando della scuola  di  appartenenza,  che  dovra'  partecipare  ai
rispettivi allievi le comunicazioni di presentazione alla prova. 
    3.  La  prova  si  considerera'  superata  dai  concorrenti   che
conseguiranno la votazione minima di 18/30.  Il  punteggio  riportato
sara' utile ai fini della formazione delle graduatorie finali e,  con
le modalita' indicate nelle relative appendici al bando, sara'  anche
utile ai fini dell'individuazione dei concorrenti da  ammettere  alle
fasi successive.