IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  16  settembre  2003,
recante l'elenco delle imperfezioni e infermita' che  sono  causa  di
non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri  da  adottare
per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
«Codice  dell'amministrazione  digitale»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«Codice  dell'Ordinamento  Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; 
    Visto il decreto legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Vista la direttiva tecnica del  Servizio  sanitario  del  comando
logistico dell'Aeronautica militare,  recante  «Standardizzazione  ed
unificazione delle procedure relative alle visite mediche  periodiche
del personale militare dell'Aeronautica, e del  personale  dei  Corpi
dello Stato addetto ai servizi di aeronavigazione» - edizione 2012; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
«Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle  imperfezioni
e delle infermita' che  sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio
militare e la direttiva tecnica per delineare  il  profilo  sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; 
    Vista la legge 12  gennaio  2015,  n.  2,  concernente  «Modifica
all'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale  dei
Vigili del Fuoco»; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  difesa  23  aprile  2015,
concernente le modalita'  di  reclutamento  dei  volontari  in  ferma
prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina Militare  e
dell'Aeronautica militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore  della  difesa  -
Ispettorato  Generale  della  Sanita'  Militare,  recante  «modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici»,
emanata ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati; 
    Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
Dipartimento della Funzione Pubblica  del  24  aprile  2018,  recante
«Linee guida di  indirizzo  amministrativo  sullo  svolgimento  delle
prove concorsuali e  sulla  valutazione  dei  titoli,  ispirate  alle
migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia  di
reclutamento del  personale,  nel  rispetto  della  normativa,  anche
regolamentare, vigente in materia"; 
    Visto il decreto interministeriale 16 maggio  2018  del  Ministro
della difesa di  concerto  con  il  Ministro  della  Salute,  recante
«Direttiva  tecnica  in  materia  di  protocolli  sanitari   per   la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  173,  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2,  lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132.»; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19  giugno  2020,
con il quale lo Stato Maggiore della difesa ha comunicato le  entita'
massime dei reclutamenti del personale militare  autorizzate  per  il
2021; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77; 
    Visto il  decreto  ministeriale  6  luglio  2020  concernente  le
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da  Covid-19.
(20A03944) (G.U. n. 179 del 17 luglio 2020); 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3
novembre  2020  recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19», convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
    Visti i fogli n. M_D ARM001 REG2020 0091307 del 16 ottobre 2020 e
n. M_D ARM001 REG2020  0109290  del  9  dicembre  2020,  dello  Stato
Maggiore dell'Aeronautica, contenente gli elementi di  programmazione
per l'emanazione di un bando di reclutamento, per il 2021, di 800 VFP
1 nell'Aeronautica militare; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa in  data  3  settembre
2020 -registrato alla Corte  dei  conti  il  14  settembre  2020,  al
foglio. n. 2649 - relativo alla sua conferma  nell'incarico  di  vice
direttore  generale  della  Direzione  generale  per   il   personale
militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per  il  personale  militare  e,  in  particolare,
l'art. 20, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in  caso,
tra gli altri, di temporanea assenza del Direttore  generale  per  il
personale militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti disponibili 
 
    1.  Per  il  2021   e'   indetto   un   bando   di   reclutamento
nell'Aeronautica militare di  800  VFP  1  per  categorie  varie  che
saranno assegnate dalla Forza armata; 
    2. Il reclutamento e' effettuato in un unico blocco, con  quattro
distinti incorporamenti, cosi' suddivisi: 
      a) 1° incorporamento,  previsto  presumibilmente  nel  mese  di
giugno/luglio 2021, per i primi duecento candidati  idonei  utilmente
classificati nella graduatoria di merito; 
      b) 2° incorporamento,  previsto  presumibilmente  nel  mese  di
agosto 2021,  per  i  secondi  duecento  candidati  idonei  utilmente
classificati nella graduatoria di merito; 
      c) 3° incorporamento,  previsto  presumibilmente  nel  mese  di
ottobre 2021, per i successivi duecento  candidati  idonei  utilmente
classificati nella graduatoria di merito; 
      d) 4° incorporamento,  previsto  presumibilmente  nel  mese  di
gennaio 2022, per gli ulteriori duecento candidati  idonei  utilmente
classificati nella graduatoria di merito. 
    La domanda  di  partecipazione  puo'  essere  presentata  dal  13
gennaio 2021 all'11 febbraio 2021, per i nati dall'11  febbraio  1996
all'11 febbraio 2003, estremi compresi. 
    Le  date  degli  incorporamenti  e  il  numero  di  candidati  da
convocare agli accertamenti previsti  dal  presente  decreto  possono
subire modifiche  in  relazione  alla  rimodulazione  del  calendario
concorsuale  della  Scuola  Volontari  dell'Aeronautica  militare  di
Taranto (SVAM) nel caso ritenuto  necessario,  in  conseguenza  dello
stato di emergenza epidemiologica nazionale. Nello specifico,  verra'
richiesto  alla  presentazione  degli  affluiti  un'autodichiarazione
attestante di non essere sottoposti alla misura della quarantena o di
isolamento domiciliare fiduciario ne' di essere in attesa di esito di
tampone  naso-faringeo  ovvero  test  sierologici,  di   non   essere
risultati positivi al Covid-19 e di non accusare ne' di aver accusato
nei quattordici giorni precedenti, sintomi correlabili  all'infezione
da Covid-19 ne' di essere stati a contatto con  persone  positive  al
Covid-19.  L'ingresso  presso  la  SVAM  verra'   consentito   previo
misurazione  della  temperatura  corporea  che  non   dovra'   essere
superiore a 37,5 °C. In caso contrario si applichera' quanto previsto
all'art. 10 del presente decreto. 
    Inoltre, l'ammissione dei vincitori  agli  incorporamenti  potra'
avvenire, nel rispetto dell'ordine  derivante  dalla  graduatoria  di
merito, in modo frazionato, cadenzato  e  continuativo  in  relazione
alle eventuali esigenze di natura  organizzativa  e  logistica  della
SVAM. Nei confronti dei vincitori agli incorporamenti potranno essere
adottate le seguenti misure precauzionali: 
      a) durante la  fase  di  incorporazione,  impiego  del  tampone
faringeo  ovvero  test  sierologico  rapido   su   sangue   capillare
finalizzato al rilevamento qualitativo di anticorpi anti-SARS-  COV-2
IgM e IgG; 
      b) durante tutta la durata del  corso  di  formazione,  obbligo
dell'uso  di  dispositivi  di  protezione  individuale  (DPI)  quando
richiesti e limitazioni od esclusione della libera uscita; 
      c) ogni altra misura  stabilita  dalla  Forza  armata  ritenuta
utile per il contenimento della diffusione epidemiologica. 
    3. Il 10%  dei  posti  disponibili  e'  riservato  alle  seguenti
categorie previste dall'art. 702 del  decreto  legislativo  15  marzo
2010,  n.  66:  diplomati  presso  le  Scuole   militari;   assistiti
dell'Opera Nazionale di Assistenza per gli  Orfani  dei  Militari  di
Carriera dell'Esercito; assistiti  dell'Istituto  Andrea  Doria,  per
l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della  Marina
Militare;  assistiti  dell'Opera  Nazionale  Figli  degli   Aviatori;
assistiti dell'Opera Nazionale  di  Assistenza  per  gli  Orfani  dei
Militari dell'Arma dei Carabinieri; figli  di  militari  deceduti  in
servizio. 
    In  caso  di  mancanza,  anche  parziale,  di  candidati   idonei
appartenenti alle suindicate categorie  di  riservatari,  i  relativi
posti  saranno  devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei,   secondo
l'ordine di graduatoria. 
    4.  Le  domande  devono  essere  presentate,  entro  il   termine
previsto, secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4. 
    5. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando di reclutamento,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. 
    In tal caso, l'Amministrazione della difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione  nel  sito  internet   del   Ministero   della   difesa
(www.difesa.it,  area  siti  di  interesse  e  approfondimenti,  link
concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e
truppa), che avra' valore di notifica a tutti  gli  effetti  per  gli
interessati. In ogni caso la  stessa  Amministrazione  provvedera'  a
formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 
    6. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.