Art. 11 Approvazione e validita' delle graduatorie 1. La commissione valutatrice provvede a compilare la graduatoria di merito che verra' consegnata alla DGPM per l'approvazione con decreto dirigenziale. 2. Nella redazione della graduatoria di merito la commissione valutatrice terra' conto della riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 3. Fermo restando quanto precede, a parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione. In caso di ulteriore parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane di eta'. La graduatoria di merito sara' approvata con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM. Detta graduatoria sara' pubblicata nel Giornale Ufficiale della difesa - consultabile nel sito internet www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx - e di cio' sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale. I candidati potranno, inoltre, consultare il punteggio ottenuto e la propria posizione in graduatoria nel portale dei concorsi, nonche' nel sito internet del Ministero della difesa e in quello dell'Aeronautica militare. 3. La graduatoria e' valida esclusivamente per il presente bando, ferma restando la previsione degli articoli 12 e 13.