Art. 11 
 
             Approvazione e validita' delle graduatorie 
 
    1. La commissione valutatrice provvede a compilare la graduatoria
di merito che verra' consegnata  alla  DGPM  per  l'approvazione  con
decreto dirigenziale. 
    2. Nella redazione della graduatoria  di  merito  la  commissione
valutatrice terra' conto della riserva di posti di cui al  precedente
art. 1, comma 3. 
    Fermo restando quanto precede, a parita' di punteggio sara'  data
la precedenza ai candidati in possesso dei titoli  di  preferenza  di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. 
    I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti  alla
data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  e
dichiarati nella domanda di partecipazione. 
    In  caso  di  ulteriore  parita'  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane di eta'. 
    La graduatoria di merito sara' approvata con decreto dirigenziale
emanato dalla DGPM. Detta graduatoria sara' pubblicata  nel  Giornale
Ufficiale   della   difesa   -   consultabile   nel   sito   internet
www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx  - e   di
cio' sara' data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  4ยช  serie  speciale.  I  candidati  potranno,  inoltre,
consultare  il  punteggio  ottenuto  e  la   propria   posizione   in
graduatoria nel portale dei concorsi, nonche' nel sito  internet  del
Ministero della difesa e in quello dell'Aeronautica militare. 
    3. La graduatoria e' valida esclusivamente per il presente bando,
ferma restando la previsione degli articoli 12 e 13.