Art. 12 Procedure per il recupero dei posti non coperti 1. In caso di mancata copertura dei posti previsti per ogni singolo incorporamento, la SVAM e' autorizzata a ripianarli, entro il quinto giorno di corso, fino alla copertura dei posti previsti dall'art. 1, comma 1, traendo i candidati dalla graduatoria di cui all'art. 11 risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica. 2. In caso di posti non coperti con un incorporamento per effetto di dimissioni o proscioglimenti dalla ferma, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, la DGPM potra' incrementare le unita' del successivo incorporamento fino al raggiungimento dei posti complessivi previsti dall'art. 1, comma 1, compatibilmente con esigenze di natura organizzativa e logistica della SVAM.