Art. 12 
 
           Procedure per il recupero dei posti non coperti 
 
    1. In caso di mancata  copertura  dei  posti  previsti  per  ogni
singolo incorporamento, la SVAM e' autorizzata a ripianarli, entro il
quinto giorno di  corso,  fino  alla  copertura  dei  posti  previsti
dall'art. 1, comma 1, traendo i candidati dalla  graduatoria  di  cui
all'art.  11  risultati  idonei  agli  accertamenti  psico-fisici   e
attitudinali e alle prove di efficienza fisica. 
    2. In caso di posti non coperti con un incorporamento per effetto
di dimissioni o proscioglimenti dalla ferma, su richiesta dello Stato
Maggiore dell'Aeronautica, la DGPM potra' incrementare le unita'  del
successivo  incorporamento   fino   al   raggiungimento   dei   posti
complessivi  previsti  dall'art.  1,  comma  1,  compatibilmente  con
esigenze di natura organizzativa e logistica della SVAM.