Art. 7 
 
                             Esclusioni 
 
    1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande: 
      a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti  di
partecipazione; 
      b)  inoltrate  con  modalita'  difformi  da   quella   indicata
nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento  la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3. 
    2. Il 4°  Ufficio  della  Direzione  Impiego  Personale  Militare
Aeronautica  (DIPMA)  e'  delegato   dalla   DGPM   all'acquisizione,
istruttoria delle domande e verifica dei requisiti di cui all'art. 2,
commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli relativi: 
      a) al possesso dell'idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale  e
all'efficienza fisica; 
      b) agli accertamenti diagnostici per  abuso  di  alcool  e  per
l'uso, anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. 
    3. Il 4° Ufficio della DIPMA e' delegato,  altresi',  dalla  DGPM
allo  svolgimento  delle  operazioni  inerenti   l'accertamento   dei
requisiti previsti dall'art. 2 nei limiti specificati dal  precedente
punto 2 e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento,  tranne
quelle relative alla verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2,  comma  1,  lettere  g),  h),  e  i)  e  dell'assenza  di
sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi,  nonche'
quelle concernenti il comma 1 del presente articolo. 
    4. Il  4°  Ufficio  della  DIPMA  provvedera'  alla  notifica  ai
candidati dei provvedimenti di esclusione  o  mancata  ammissione  di
propria competenza. 
    5. La commissione di cui all'allegato  B,  comma  1,  lettera  b)
provvedera' a escludere i candidati giudicati: 
      a) inidonei agli accertamenti psico-fisici; 
      b) positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool
e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico; 
      c) inidonei all'attivita' sportiva agonistica ovvero privi  del
relativo certificato medico, in base a quanto stabilito dall'art.  10
del presente bando; 
      d) privi della documentazione sanitaria in  originale  o  copia
conforme richiesta dal successivo art. 10 del bando. 
    6. La commissione di cui all'allegato  B,  comma  1,  lettera  c)
provvedera' a escludere i candidati giudicati inidonei: 
      a) agli accertamenti attitudinali; 
      b) alle prove di efficienza fisica. 
    7. Il 4°  Ufficio  della  DIPMA  provvedera'  alla  verifica  del
contenuto  delle  dichiarazioni  rese  dai  candidati  nelle  domande
relativamente  ai  titoli  di  merito   rilasciati   dalla   pubblica
amministrazione nonche' alla  verifica  dei  titoli  di  merito,  non
rilasciati  dalla  pubblica  amministrazione,  ritenuti  conformi  ai
titoli indicati nell'art. 9 (specificati nell'allegato A del presente
bando) e per i quali la commissione valutatrice ne abbia assegnato il
corrispondente punteggio di merito. 
    Il 4° Ufficio della DIPMA segnalera' alla DGPM i candidati che  a
seguito della predetta verifica  presentino  difformita'  tra  quanto
dichiarato nella domanda di  partecipazione  e  le  risultanze  della
verifica stessa. 
    8.   Qualora   in   sede   di   accertamento   dei   titoli    di
merito/riserva/preferenza,   anche   successivi,   o   in   caso   di
autodichiarazioni, si riscontrino difformita'  tra  le  dichiarazioni
rese dai  candidati  nella  domanda  di  partecipazione  e  i  titoli
effettivamente  posseduti,  la  DGPM,   in   coordinamento   con   la
commissione  valutatrice,  decurtera'  il   relativo   punteggio   di
merito/condizione   di   riserva   posti/preferenza   per    definire
l'effettiva collocazione in graduatoria del candidato sulla base  dei
titoli   effettivamente   posseduti.   In   caso   di    collocamento
dell'interessato in posizione non piu'  utile  nelle  graduatorie  di
merito previste dall'art.  9  del  presente  bando  di  reclutamento,
verra' adottato, nei confronti  dello  stesso,  il  provvedimento  di
esclusione dall'iter concorsuale. In caso di accertamenti  successivi
all'incorporamento, se a seguito di detta rivalutazione del punteggio
dei titoli di merito l'interessato si colloca in posizione  non  piu'
utile nella graduatoria di merito prevista dall'art. 9  del  presente
bando di reclutamento, verra' adottato nei confronti dello stesso  il
provvedimento di annullamento  della  ferma  prefissata  di  un  anno
nell'Aeronautica militare. 
    La DGPM potra' determinarsi provvedendo, per i casi in cui emerga
che il candidato non abbia tenuto una  condotta  incensurabile,  alle
previste comunicazioni all'autorita' giudiziaria competente ai  sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445 e in base all'art. 331 del Codice  di  procedura  penale
ed, eventualmente, emanare il  provvedimento  di  esclusione  se  non
ancora incorporato ovvero di decadenza dalla ferma prefissata  di  un
anno se gia' incorporato. 
    9. I candidati che, a  seguito  di  accertamenti  successivi  dei
contenuti delle autocertificazioni rese dai medesimi  nelle  domande,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi o dichiarati decaduti dalla  ferma
prefissata di un anno anche se gia' incorporati da parte della DGPM e
saranno  segnalati  all'autorita'  giudiziaria  competente  ai  sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445 e in base all'art. 331 del Codice di procedura penale. 
    10. I candidati esclusi da precedenti bandi  di  reclutamento  di
VFP 1, se in possesso dei  requisiti  richiesti,  possono  presentare
domanda per il presente bando. 
    11.  I  candidati  nei  cui  confronti  e'  stato   adottato   il
provvedimento  di  esclusione/decadenza,  potranno  avanzare  ricorso
giurisdizionale al  T.A.R.  del  Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'  dovuto
- ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di  euro
650,00), rispettivamente entro sessanta  e  centoventi  giorni  dalla
data di notifica del provvedimento.