IL DIRETTORE GENERALE dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 «Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121 «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2014, di attuazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; Visti l'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», che prevede l'istituzione, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 febbraio 2016, recante: «Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro»; Visto altresi' il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109 «Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro»; Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia e dell'universita' e della ricerca in sede di Conferenza dei servizi indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, per il giorno 11 gennaio 2021, per l'approvazione del presente decreto contenente, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 12 del 1979, le modalita' e i programmi degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, per l'anno 2021; Tenuto conto, altresi', che alla Conferenza dei servizi in data 11 gennaio 2021 ha partecipato anche il rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di garantire la necessaria collaborazione degli Ispettorati territoriali individuati come sede d'esame per il regolare funzionamento delle commissioni, nonche' gli adempimenti conseguenti allo svolgimento delle prove, in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione triennale del 25 novembre 2019, stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro; Decreta: Art. 1 Sessione degli esami di abilitazione per l'anno 2021 1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e' indetta, per l'anno 2021, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro. Le prove d'esame avranno luogo presso gli Ispettorati interregionali del lavoro di Milano, Venezia, Roma e Napoli, presso gli Ispettorati territoriali di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'Aquila, Perugia, Potenza, Reggio-Calabria, Torino e Trieste nonche' presso la Regione Sicilia - Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative - e le Province autonome di Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro e di Trento - Servizio lavoro. 2. Al fine di assicurare lo svolgimento delle prove d'esame a livello territoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, anche ai sensi della convenzione triennale del 25 novembre 2019 e dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, degli uffici dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ove sono costituite le commissioni esaminatrici. 3. I dirigenti degli uffici di cui al comma 1 provvedono, con successivi decreti, alla costituzione delle commissioni esaminatrici per l'anno 2021 e assicurano, altresi', le procedure necessarie a garantire lo svolgimento degli esami secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.