Art. 6 Valutazione dei candidati 1. Ai fini della valutazione del candidato ciascun componente della commissione esaminatrice puo' attribuire fino a dieci punti per ogni prova scritta e per la prova orale. 2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per la prova orale si ottiene dividendo la somma dei punti assegnati al candidato per il numero dei componenti l'intera commissione esaminatrice. 3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta. 4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi nella prova orale.