IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO 
   per l'amministrazione generale, per le politiche del personale 
dell'amministrazione  civile  e  per   le   risorse   strumentali   e
                             finanziarie 
 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare,  l'art.  35,  comma  1,
lettera b); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto lo statuto degli impiegati statali dello  Stato,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
    Vista  la  legge  28  febbraio  1987,  n.  56,   recante   «Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro» e, in particolare, l'art.
16 concernente disposizioni per lo Stato e gli enti pubblici; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  18
settembre  1987,  n.  392,  in  tema  di  modalita'  e  criteri   per
l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi  del  sopracitato
art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la direttiva del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018,  recante  le  linee
guida sulle procedure concorsuali; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme  in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione di dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto  il  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per   il
personale  non  dirigente  del  Comparto  funzioni  centrali  per  il
triennio 2016-2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018; 
    Visto  il  Contratto   collettivo   integrativo   del   Ministero
dell'interno per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto  il
20 settembre 2010; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  22
maggio 2015, recante «Rideterminazione delle dotazioni organiche  del
personale appartenente alla  carriera  prefettizia,  alle  qualifiche
dirigenziali di prima  e  di  seconda  fascia  dell'Area  I  comparto
Ministeri, nonche' del personale delle aree prima,  seconda  e  terza
del Ministero dell'interno»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  11
giugno   2019,   n.   78,   concernente   il   «Regolamento   recante
l'organizzazione  degli  Uffici  centrali  di  livello   dirigenziale
generale del Ministero dell'interno»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
agosto  2019  che,  tra  l'altro,   ha   autorizzato   il   Ministero
dell'interno ad avviare le procedure di reclutamento e ad assumere  a
tempo indeterminato venti unita'  di  personale  non  dirigenziale  a
tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell'Area funzionale prima,
fascia retributiva F1, di cui diciasette con il profilo professionale
di ausiliario  e tre  con  il  profilo  professionale  di  ausiliario
tecnico, mediante procedure ex art.  35,  comma  1,  lettera  b)  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Rilevato che sussiste la necessaria vacanza di posti in  organico
per l'immissione in servizio di diciasette unita' di ausiliario e tre
di ausiliario tecnico; 
 
                              Dispone: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti disponibili 
 
 
    1. E' indetta una procedura di reclutamento, mediante  avviamento
degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio
1987,   n.   56,   di   complessive   venti   unita'   di   personale
contrattualizzato non dirigenziale a tempo indeterminato e  pieno  da
inquadrare nell'area funzionale prima, fascia retributiva F1, per  la
copertura di diciasette posti nel profilo professionale di ausiliario
e tre nel profilo professionale di ausiliario tecnico,  da  immettere
presso uffici centrali e periferici del  Ministero  dell'interno,  da
ripartire come di seguito indicato: 
      Ascoli Piceno un ausiliario; 
      Chieti un ausiliario; 
      Cremona un ausiliario; 
      Grosseto un ausiliario; 
      Isernia un ausiliario; 
      Lecco un ausiliario; 
      Macerata un ausiliario; 
      Oristano un ausiliario; 
      Padova un ausiliario; 
      Parma un ausiliario; 
      Perugia un ausiliario; 
      Potenza un ausiliario; 
      Roma due ausiliari - tre ausiliari tecnici; 
      Sassari un ausiliario; 
      Venezia un ausiliario; 
      Varese un ausiliario.