Art. 10 
 
 
                          Accesso agli atti 
 
 
    1.  E'  consentito  l'accesso  agli  atti  della   procedura   di
selezione,  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia,  fermo
restando che l'esercizio del relativo diritto puo' essere  differito,
per  esigenze  organizzative,  di  ordine  e  speditezza,  fino  alla
conclusione della procedura stessa.