Art. 4 Avvio a selezione e formazione della graduatoria 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» e nel sito internet del Ministero dell'interno https://concorsiciv.interno.gov.it la Direzione centrale per le politiche del personale dell'Amministrazione civile del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie inoltra ai centri per l'impiego territorialmente competenti, ovvero agli uffici provinciali o regionali del lavoro, la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, secondo quanto indicato all'art. 1 del presente avviso. 2. I centri per l'impiego territorialmente competenti, ovvero gli uffici provinciali o regionali del lavoro, procedono ad avviare a selezione i candidati richiesti, in numero pari al doppio dei posti da ricoprire, secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta. 3. I centri per l'impiego territorialmente competenti, ovvero gli uffici provinciali o regionali del lavoro, trasmettono agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione, di cui all'art. 1 del presente avviso, gli elenchi dei nominativi dei lavoratori avviati alla selezione, secondo l'ordine di graduatoria, completi dei dati identificativi, del codice fiscale, dell'indirizzo di residenza, di un recapito telefonico, nonche' di un indirizzo e-mail o di posta elettronica certificata. In assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata, i lavoratori avviati alla selezione potranno comunicare un indirizzo diverso da quello di residenza, presso il quale intendano ricevere eventuali comunicazioni loro dirette.