Art. 4 
 
 
          Avvio a selezione e formazione della graduatoria 
 
 
    1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie Speciale «Concorsi ed esami» e nel sito internet del  Ministero
dell'interno https://concorsiciv.interno.gov.it la Direzione centrale
per  le  politiche  del  personale  dell'Amministrazione  civile  del
Dipartimento per l'amministrazione generale,  per  le  politiche  del
personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
finanziarie  inoltra  ai  centri   per   l'impiego   territorialmente
competenti, ovvero agli uffici provinciali o regionali del lavoro, la
richiesta di avviamento a selezione di un numero di  lavoratori  pari
al doppio dei posti da ricoprire, secondo quanto indicato all'art.  1
del presente avviso. 
    2. I centri per l'impiego territorialmente competenti, ovvero gli
uffici provinciali o regionali del lavoro,  procedono  ad  avviare  a
selezione i candidati richiesti, in numero pari al doppio  dei  posti
da ricoprire, secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i
requisiti indicati nella richiesta. 
    3. I centri per l'impiego territorialmente competenti, ovvero gli
uffici provinciali o regionali del lavoro,  trasmettono  agli  uffici
centrali e periferici dell'Amministrazione, di  cui  all'art.  1  del
presente avviso, gli elenchi dei nominativi  dei  lavoratori  avviati
alla selezione, secondo l'ordine di graduatoria,  completi  dei  dati
identificativi, del codice fiscale, dell'indirizzo di  residenza,  di
un recapito telefonico, nonche' di un indirizzo  e-mail  o  di  posta
elettronica  certificata.  In  assenza  di  un  indirizzo  di   posta
elettronica certificata, i lavoratori avviati alla selezione potranno
comunicare un indirizzo diverso da quello  di  residenza,  presso  il
quale intendano ricevere eventuali comunicazioni loro dirette.